Parere n. 197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e nei confronti del signor -OMISSIS-per l’annullamento: a) del verbale del 7 novembre 2022 con il quale gli è stata comunicata l’esclusione dalla procedura assunzionale di 500 allievi agenti della Polizia di Stato per carenza dei requisiti attitudinali, b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsclusione dalla procedura assunzionale per 500 allievi agenti della Polizia di Stato a causa della ritenuta carenza dei requisiti attitudinali
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 7 novembre 2022, con il quale è stato dichiarato non idoneo al servizio nella Polizia di Stato per carenza dei requisiti attitudinali. Ha dedotto genericità e insufficienza della motivazione, nonché contraddittorietà interna del giudizio della commissione, rilevando di avere conseguito la sufficienza al Tachistoscopio e ai test cognitivi, ma l’insufficienza al colloquio e alle prove attitudinali. Ha inoltre sostenuto che non sarebbe stata considerata l’idoneità conseguita in un concorso per agente della Polizia Penitenziaria. Nel corso del procedimento ha prodotto una certificazione sanitaria attestante l’assenza di una patologia ritenuta compatibile con il ruolo per il quale era stato dichiarato non idoneo.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l’accertamento attitudinale è svolto mediante test collettivi e individuali, integrati dal colloquio, e che il giudizio finale è collegiale, unitario e complessivo, fondato sui parametri previsti dal d.m. 30 giugno 2003, n. 198, come integrato dal d.m. 28 aprile 2005, n. 129. La valutazione riguarda l’attitudine allo svolgimento delle specifiche funzioni di agente della Polizia di Stato, non la mera assenza di patologie. La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta generica, poiché il giudizio aveva considerato il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva e la socialità del candidato in rapporto ai compiti di polizia. La certificazione psicologica prodotta dal ricorrente è stata reputata inidonea a superare tale valutazione, perché basata su un accertamento clinico svolto in condizioni di tranquillità e non sulla verifica dell’attitudine operativa richiesta dal servizio di polizia. La sindacabilità delle valutazioni discrezionali della commissione è stata riconosciuta, ma subordinata a una puntuale contestazione dell’erroneità dei singoli profili valutati, non potendo consistere nella mera contrapposizione di un diverso giudizio medico o psicologico. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell’idoneità conseguita nel concorso per la Polizia Penitenziaria, in ragione della diversità dei compiti e delle funzioni. L’istanza cautelare è rimasta assorbita.
Osservazioni
Valutazione attitudinale e motivazione
Il giudizio di non idoneità attitudinale è espressione di ampia discrezionalità tecnica, ma resta sindacabile in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o erroneità. Nel caso concreto la motivazione, riferita al livello evolutivo, al controllo emotivo, alla capacità intellettiva e alla socialità in rapporto ai compiti di agente di Polizia di Stato, è stata ritenuta sufficiente; la censura del ricorrente è risultata generica.
Valore delle singole prove e giudizio complessivo
Il giudizio di idoneità o non idoneità è unico, collegiale e complessivo. Il superamento di alcune fasi, quali il Tachistoscopio e i test cognitivi, non rende contraddittorio il giudizio finale negativo, fondato anche sul colloquio e sulle ulteriori prove attitudinali.
Certificazione psicologica prodotta dal ricorrente
Una relazione psicologica o sanitaria attestante l’assenza di patologie non dimostra l’attitudine al servizio di polizia. La valutazione clinica svolta in condizioni di tranquillità non è equivalente all’accertamento attitudinale effettuato dalla commissione competente, anche in relazione a situazioni potenzialmente stressanti.
Idoneità conseguita nella Polizia Penitenziaria
L’idoneità ottenuta in una diversa procedura concorsuale non è rilevante, poiché gli agenti della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Penitenziaria svolgono compiti differenti e sono sottoposti a valutazioni riferite ai rispettivi profili professionali.
Norme richiamate
d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Individua i parametri caratteristici del profilo attitudinale richiesto per il servizio di polizia e costituisce la base normativa della valutazione della commissione.
d.m. 28 aprile 2005, n. 129
Integra i parametri previsti dal d.m. n. 198/2003 per l’accertamento dei requisiti attitudinali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. n. 101/2018, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il giudizio di non idoneità attitudinale in una procedura di reclutamento della Polizia di Stato, pur espressione di ampia discrezionalità tecnica, è sindacabile quando siano puntualmente dimostrati errori, illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà riferiti ai singoli profili valutati.
- L’accertamento attitudinale al servizio di polizia non coincide con l’accertamento dell’assenza di patologie: il primo riguarda l’idoneità complessiva allo svolgimento delle specifiche funzioni professionali, anche in situazioni potenzialmente stressanti.
- Il giudizio attitudinale è unitario, collegiale e complessivo; il superamento di singole prove o fasi della procedura non impedisce alla commissione di formulare un giudizio finale negativo sulla base dell’insieme degli elementi acquisiti, compreso il colloquio.
- La mera contrapposizione di una diversa valutazione psicologica o medica, anche proveniente da un organismo pubblico, non è sufficiente a contestare il giudizio della commissione competente se non evidenzia puntualmente l’errore relativo ai singoli parametri valutati.
- L’idoneità conseguita in una diversa procedura di reclutamento non è automaticamente rilevante quando i diversi corpi o ruoli comportino compiti e profili attitudinali differenti.
Esclusione dalla procedura per allievi agenti della Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dalla procedura assunzionale per 500 allievi agenti della Polizia di Stato, a seguito del giudizio di non idoneità attitudinale formulato il 7 novembre 2022. Il ricorrente ha impugnato il verbale di esclusione e gli atti connessi, deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il ricorrente ha sostenuto di avere superato il Tachistoscopio e i test cognitivi, lamentando tuttavia l’insufficienza riportata al colloquio e nelle prove attitudinali. Secondo la prospettazione dedotta, la commissione avrebbe dovuto motivare la discordanza tra gli esiti delle singole prove e il giudizio complessivo di non idoneità. È stata inoltre invocata l’idoneità ottenuta in un concorso per agente della Polizia Penitenziaria.
Il Ministero dell’interno ha concluso per l’infondatezza del ricorso. Dopo la trasmissione della relazione ministeriale, il ricorrente ha depositato una certificazione sanitaria attestante l’assenza di una patologia ritenuta incompatibile con il ruolo. L’Amministrazione ha replicato che tale certificazione riguardava l’assenza di patologie e non l’attitudine allo svolgimento delle funzioni di polizia.
La Sezione ha dato atto del pieno rispetto del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria era stata trasmessa al ricorrente, che aveva presentato le proprie osservazioni.
Disciplina e struttura dell’accertamento attitudinale
L’accertamento comprende test collettivi e individuali, integrati da un colloquio. I test sono predisposti in relazione alle funzioni proprie delle qualifiche cui il candidato aspira e sono somministrati da periti tecnici della Polizia di Stato con specifica esperienza.
La valutazione è espressa in ventesimi, con 12/20 quale punteggio corrispondente alla sufficienza. Il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato collegialmente dalla commissione sulla base dei parametri indicati dal d.m. 30 giugno 2003, n. 198, come integrato dal d.m. 28 aprile 2005, n. 129, tenendo conto dei dati emersi dalle prove e delle risultanze del colloquio.
Sindacabilità della valutazione della commissione
La Sezione ha ribadito che i giudizi di non idoneità attitudinale, pur espressione di ampia discrezionalità tecnica, non sono sottratti al sindacato quando risultino affetti da evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o erroneità.
Il sindacato, tuttavia, non può consistere nella semplice sostituzione del giudizio della commissione con quello di un altro medico o psicologo. È necessaria una contestazione puntuale e ragionevole degli specifici profili sui quali si è fondata la valutazione negativa.
Nel caso concreto, il giudizio della commissione aveva riguardato il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva e la socialità del candidato, esaminati in rapporto alle funzioni proprie dell’agente di Polizia di Stato. La censura di difetto di motivazione è stata quindi ritenuta generica e non idonea a dimostrare l’illegittimità dell’esclusione.
Distinzione tra assenza di patologie e attitudine al servizio
La Sezione ha distinto l’accertamento sanitario relativo all’assenza di patologie dall’accertamento attitudinale. La non idoneità attitudinale non presuppone necessariamente una patologia, ma consiste nella valutazione della complessiva attitudine del candidato a svolgere i compiti e le funzioni del servizio di polizia.
Per tale ragione, la certificazione prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta decisiva. Essa proveniva da un organismo pubblico, ma risultava fondata su un accertamento clinico svolto in condizioni di tranquillità e non dimostrava l’idoneità a operare nelle situazioni, anche potenzialmente stressanti, considerate dalla commissione concorsuale.
Irrilevanza dell’idoneità nella Polizia Penitenziaria
L’idoneità conseguita nel concorso per agente della Polizia Penitenziaria non è stata ritenuta significativa. I compiti degli agenti della Polizia di Stato sono diversi da quelli degli agenti della Polizia Penitenziaria e l’accertamento attitudinale deve essere riferito allo specifico profilo professionale oggetto della procedura.
La Sezione ha inoltre chiarito che il giudizio della commissione è unitario e complessivo. Pertanto, valutazioni positive relative a singole fasi della procedura, così come l’idoneità conseguita in un diverso concorso, non impongono un esito positivo quando la valutazione complessiva sia negativa.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso non fosse fondato e ne ha disposto il rigetto sostanziale, con assorbimento dell’istanza cautelare. In ragione della presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari delle parti o delle persone citate in caso di diffusione del parere.
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