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Sentenza

Sentenza n. 12591/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 11/01/2024, notificato il 07/02/2024, con il quale veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, richiesta ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91;

Giustizia amministrativa202402695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale dell’11 gennaio 2024, notificato il 7 febbraio 2024, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dal fatto che le informazioni acquisite non consentivano di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, per difetto assoluto di motivazione sulle ragioni della ritenuta pericolosità, nonché lesione del diritto di difesa e del diritto di azione; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e inadeguato contemperamento degli interessi. A seguito dell’istruttoria disposta dal TAR, il Ministero ha depositato, con modalità riservate, la documentazione informativa posta a fondamento del diniego. Il ricorrente ha contestato gli elementi emergenti dalla relazione, relativi a sentimenti antioccidentali e anticristiani, all’intenzione di recarsi nel Paese d’origine per attività addestrative e all’adesione a una visione rigorista e fondamentalista della religione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi dedotti. Il diniego di cittadinanza fondato sulla sicurezza della Repubblica è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo per relationem all’informativa riservata degli organismi di sicurezza, senza necessità di riportarne analiticamente il contenuto nel provvedimento, poiché una disclosure integrale potrebbe compromettere l’attività preventiva, le fonti e le relazioni internazionali. La riservatezza degli atti non determina, di per sé, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 o del diritto di difesa, quando gli atti siano sottratti all’accesso e siano comunque messi a disposizione del giudice con le cautele previste per i documenti classificati; in tal caso le parti possono prenderne visione senza estrarne copia. Il Collegio ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e ha riconosciuto all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnico-prognostica. Per il diniego è sufficiente un rischio ragionevole e prognostico per la sicurezza della Repubblica, anche senza accertamento di responsabilità penali e senza il raggiungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Nel bilanciamento degli interessi, la sicurezza nazionale prevale sull’interesse dello straniero alla naturalizzazione, considerato il carattere irrevocabile della cittadinanza e l’attribuzione dei diritti politici e della protezione dello Stato italiano. Il rilascio della carta di soggiorno non è stato ritenuto contraddittorio con il diniego, trattandosi di status diversi: il soggiornante può essere espulso e resta sottoposto ai controlli, mentre il cittadino italiano non è espellibile e le sue condotte all’estero possono produrre conseguenze per lo Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana sulla quale l’Amministrazione esercita una valutazione discrezionale, anche in relazione alla sicurezza della Repubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei procedimenti di naturalizzazione fondati su ragioni di sicurezza, l’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di comprendere l’iter logico seguito, anche mediante richiamo per relationem a informative riservate, senza indicazione analitica di tutte le fonti e dei fatti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è configurabile la violazione del preavviso di rigetto quando il diniego dipenda da informazioni riservate, sottratte all’accesso, che non potrebbero essere dettagliatamente comunicate all’interessato.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1994, aggiornato dal d.m. Interno 22 marzo 2022

    Sottrae all’accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 42, comma 8, l. 124/2007

    Quando il giudice ordina l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria, che ne cura la conservazione riservata e consente alle parti la visione senza estrazione di copia.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma il giudice non ha ravvisato la violazione denunciata.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Il giudice ha escluso la lesione del diritto di difesa e del diritto di azione, rilevando che la conoscibilità processuale degli atti riservati può essere assicurata con modalità protette.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana fondati su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il diniego può essere motivato per relationem mediante il richiamo a informative riservate degli organismi di sicurezza, senza riportare nel provvedimento tutte le fonti, le notizie e le valutazioni interne, quando la loro divulgazione possa compromettere l’attività preventiva o la sicurezza nazionale.
  • La valutazione amministrativa del rischio per la sicurezza della Repubblica nella naturalizzazione ha natura prognostica e preventiva: non richiede un accertamento penale né la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un grado attendibile di verosimiglianza del pericolo, anche in presenza di una situazione di dubbio qualificato.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato costituiscono fonte ufficiale e, salvo specifiche ragioni contrarie, possono fondare il giudizio di pericolosità senza che l’Amministrazione competente alla decisione debba disattenderle o sostituirsi alla valutazione specialistica degli organismi informativi.
  • La riservatezza delle informative di sicurezza non comporta automaticamente la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 o del diritto di difesa, quando gli atti siano sottratti all’accesso e siano messi a disposizione del giudice secondo modalità protette, consentendo alle parti la visione nei limiti compatibili con la tutela della classificazione.
  • Nel bilanciamento tra l’interesse dello straniero alla concessione della cittadinanza e la sicurezza della Repubblica, quest’ultima prevale, poiché la cittadinanza attribuisce diritti politici, rende il cittadino non espellibile e può produrre conseguenze anche nei rapporti internazionali; pertanto è legittimo adottare parametri rigorosi e anticipare la soglia di prevenzione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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