Cassazione Penale, Sentenza n. 25970/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP a carico di Lamonica per il delitto di estorsione pluriaggravata con riferimento anche all'art. 416-bis cod. pen. Il PM denunciava plurimi vizi di motivazione: sosteneva che il Tribunale aveva contraddittoriamente annullato pur riconoscendo la convergenza tra le dichiarazioni della persona offesa (Ferraiuolo) e del collaboratore Salvatore Roselli; lamentava l'assenza di adeguata motivazione sull'inattendibilità della persona offesa e ribadiva che le apparenti illogicità nei comportamenti della vittima si spiegano con la logica camorristica e la dinamica tra clan, oltre a rimarcare l'uso implicito del metodo mafioso richiamato nel contesto fattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del PM si risolvessero in una diversa valutazione dei dati investigativi e in una richiesta di riconsiderazione del fatto e della ponderazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità salvo che emerga una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. I giudici di merito avevano esaminato le versioni di Roselli e Ferraiuolo, rilevando discrepanze, opacità e possibili cointeressenze che legittimavano la diversa valutazione della gravità indiziaria; tali argomentazioni non sono state ritenute manifestamente illogiche dalla Corte, per cui il ricorso è stato respinto e l'ordinanza di annullamento del riesame è rimasta efficace.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
citato nel provvedimento come riferimento alla qualificazione del reato contestato
la norma è evocata per qualificare il delitto come commesso con modalità mafiose o inerenti ad associazione di tipo mafioso; la decisione considera il riferimento al metodo mafioso nel quadro fattuale ma non lo ritiene, di per sé, sufficiente a impedire la valutazione critica delle discrepanze probatorie
Giurisprudenza della Cassazione (principio di sindacabilità del giudizio di merito)
richiamate numerose pronunce (tra cui Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - Mazzelli; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010 - Merja; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - Tiana; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 - Contarini)
tali precedenti stabiliscono i limiti dell'impugnazione per cassazione delle decisioni del tribunale del riesame sulle misure cautelari: la Corte può verificare la congruenza e la logicità della motivazione ma non può riesaminare i fatti o riformulare una diversa valutazione delle prove laddove il giudice di merito abbia fornito argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro decisioni del tribunale del riesame non è consentito chiedere una semplice rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove: il rimedio è inammissibile se la critica si risolve in una alternativa ricostruzione plausibile dei dati probatori.
- Per superare la soglia di inammissibilità in Cassazione il ricorrente deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente sotto profili giuridici essenziali, non limitandosi a proporre una diversa spiegazione dei fatti.
- Il tribunale del riesame può legittimamente valutare inattendibilità, incoerenze o opacità nelle dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore e fondare su tali elementi la mancata sussistenza della gravità indiziaria; tali valutazioni sono sottratte a revisione in Cassazione se sono argomentate e non manifestamente irrazionali.
- Nei casi che coinvolgono dinamiche di tipo mafioso, comportamenti apparentemente illogici della vittima o di terzi possono trovare spiegazione nella logica dei clan; tuttavia, anche questa interpretazione deve essere puntualmente motivata dal PM se intende contrastare la decisione di merito.
- Per la cautela personale occorre che il quadro indiziario superi la soglia della gravità con motivazioni chiare e coerenti: sia il PM che il giudice di merito devono esplicitare la coerenza tra fatti, fonti e inferenze logiche per evitare che la decisione sia qualificata come carente o irragionevole
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