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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 107 del 25.02.2025, concernente assegnazione carta docente.

Giustizia amministrativa202600138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 107 del 25 febbraio 2025, relativa al pagamento del beneficio della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ottenere il pagamento. Ha quindi domandato l'assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto e ha successivamente comunicato l'avvio del procedimento di liquidazione. L'Amministrazione aveva sostenuto, secondo una tesi già esaminata in controversie analoghe, che la docente avrebbe dovuto presentare nuovamente la richiesta mediante la procedura telematica indicata in appositi avvisi ministeriali e attendere la definizione amministrativa, in ossequio ai doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Ha ritenuto non idonea a escludere l'inottemperanza la mera comunicazione dell'avvio del procedimento di liquidazione. Richiamando la propria precedente giurisprudenza su casi analoghi, ha escluso che il creditore possa essere obbligato a ripresentare la domanda mediante una procedura amministrativa telematica e ad attendere senza certezza sui tempi di pagamento prima di ricorrere in giudizio: tale pretesa eccede i limiti dei doveri di correttezza e buona fede e non trova fondamento normativo. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per corrispondere tutte le somme dovute, disponendo fin d'ora la nomina del Prefetto di Perugia, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. Il commissario dovrà provvedere, su richiesta della ricorrente, al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e, più in generale, al pagamento di ogni importo ancora dovuto, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. È stato previsto un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante per l'eventuale attività commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della carta docente, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente e posto a fondamento della sentenza civile da eseguire.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli adempimenti necessari, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    È la norma processuale applicata dal TAR per l'esecuzione del giudicato, l'assegnazione del termine all'Amministrazione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di agire per l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di giudizio, determinate in misura forfettaria e tenendo conto dei minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, la mera comunicazione dell'avvio del procedimento di liquidazione non dimostra l'integrale esecuzione del giudicato se il pagamento non risulta effettuato.
  • Il creditore di una prestazione pecuniaria riconosciuta da un giudicato non può essere obbligato, in assenza di una specifica base normativa, a ripresentare la domanda mediante una procedura amministrativa telematica e ad attendere senza certezza sui tempi di definizione prima di agire in ottemperanza.
  • I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sulle parti non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore un'attesa ulteriore e indeterminata quando l'Amministrazione non assicuri tempi certi per l'esecuzione del giudicato.
  • In caso di mancata esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su richiesta del creditore dopo l'inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

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