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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13880/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, a mezzo PEC, di una cartella di pagamento per complessivi euro 131.901,89, emessa a seguito di controllo automatizzato del modello IVA 2013 e riferita, secondo quanto riportato nella decisione, anche alla decadenza dal beneficio della rateazione per mancato versamento di una rata. La società ha impugnato la cartella e, dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio in relazione alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 (cd. rottamazione quater), sostenendo che il giudice d’appello avrebbe deciso prima della scadenza utile e precluso l’accesso alla procedura. Con il secondo ha lamentato la mancata concessione della sospensione cautelare sia dell’atto impugnato sia della sentenza di primo grado. Con il terzo ha dedotto l’irregolarità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione tramite avvocato del libero foro. Con il quarto ha contestato la prova della notifica della comunicazione prodromica alla cartella. Con il quinto ha censurato la cartella per difetto di indicazione delle norme e dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni. Con il sesto ha contestato la richiesta di pagamento dell’aggio/compensi di riscossione. Con il settimo ha dedotto l’inesistenza/nullità della notifica PEC della cartella, invocando le norme sulla notificazione telematica e la disciplina tributaria. Con l’ottavo ha lamentato motivazione apparente o inesistente della sentenza d’appello, anche perché resa per relationem alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione ex L. 197/2022 invocata dalla ricorrente riguardava un diverso ambito di controversie e, comunque, la società non aveva dimostrato di avere effettivamente presentato la domanda di definizione agevolata entro il termine previsto; nessuna sospensione del processo d’appello era quindi dovuta. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la mancata decisione sull’istanza cautelare non determina violazione del diritto di difesa quando il merito viene deciso senza ritardo, essendo gli effetti della sospensione destinati a cessare con la sentenza. Il terzo è stato respinto perché l’Agenzia della riscossione può, nei casi consentiti, avvalersi di avvocati del libero foro. Il quarto è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza di merito aveva accertato in fatto la conoscenza dell’atto prodromico e la sua rilevanza ai fini della decadenza dalla rateazione. Il quinto è stato reputato manifestamente infondato, essendo sufficiente il richiamo alla base normativa per interessi e sanzioni, senza necessità di specificare in cartella ogni dato di calcolo. Il sesto è stato ritenuto infondato, poiché l’aggio di riscossione ha natura retributiva e si applica secondo la disciplina vigente al momento dell’attività di riscossione. Il settimo è stato respinto perché la notifica via PEC della cartella risultava conforme alla disciplina speciale e non richiedeva il rispetto dell’identico regime previsto per il destinatario nei pubblici elenchi quanto al mittente. L’ottavo è stato respinto perché la motivazione d’appello, pur sintetica e per relationem, conteneva un effettivo esame critico delle doglianze. La Corte ha inoltre liquidato le spese in favore della resistente e ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando che la decisione collegiale non era esattamente conforme alla proposta accelerata solo sul sesto motivo.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso

  • art. 1, comma 197, L. 197/2022

    ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché riferito ad altre controversie definibili e comunque subordinato alla prova della domanda di definizione e del versamento

  • art. 4, D.L. n. 51/2023 conv. in L. n. 87/2023

    ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata

  • art. 1, comma 235, L. 197/2022

    ha imposto al debitore, per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la presentazione entro il termine della dichiarazione di volontà di definizione all’agente della riscossione

  • art. 186, L. 197/2022

    richiamato per individuare l’ambito delle controversie definibili cui si riferisce la sospensione del processo

  • art. 47, D.Lgs. n. 546/1992

    gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado

    la mancata decisione sull’istanza cautelare non lede il diritto di difesa se il merito viene deciso, perché la sospensione non può sopravvivere alla sentenza

  • art. 52, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 47 in tema di tutela cautelare nel processo tributario

  • art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente sul tema della sospensione cautelare

  • art. 11, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di rappresentanza e difesa dell’Agenzia della riscossione

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell’onere della prova della regolare notifica della comunicazione prodromica

  • art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di prova nel processo tributario

  • artt. 20 e 30, D.P.R. n. 602/1973

    richiamati come base normativa del calcolo degli interessi iscritti a ruolo

  • art. 3-bis, L. n. 53/1994

    richiamato sulla notificazione via PEC e sui pubblici elenchi

  • art. 16-ter, D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    richiamato sulla disciplina dei pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche telematiche

  • artt. 26 e 60, D.P.R. n. 633/1972

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla notificazione della cartella e alla disciplina tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato sul vizio di motivazione della sentenza

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato sul contenuto della motivazione

  • art. 36, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato sul contenuto della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita pronuncia oltre o al di fuori della domanda

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per i motivi di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    richiamato come ipotesi in cui l’Avvocatura erariale può essere evitata con apposita delibera motivata

  • art. 1, comma 5, D.L. n. 193/2016

    richiamato per i criteri generali di scelta del patrocinio nel libero foro

  • art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112/1999

    richiamato in relazione alla natura e alla disciplina dell’aggio di riscossione

  • art. 1, comma 17, L. n. 234/2021

    richiamato per la disciplina dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e per la conferma della non retroattività della nuova disciplina

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per escludere la condanna per responsabilità aggravata in ragione della non esatta conformità della decisione alla proposta accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato

Massime di principio

  • La sospensione del processo per accesso a una definizione agevolata tributaria richiede che la controversia rientri nell’ambito oggettivo previsto dalla legge e che il contribuente dimostri l’effettiva presentazione della domanda di definizione entro il termine stabilito; la mera istanza di sospensione non basta.
  • Nel processo tributario la mancata pronuncia sull’istanza cautelare non determina di per sé nullità della decisione se il giudice decide il merito senza ritardo, poiché gli effetti della sospensione sono comunque destinati a cessare con la sentenza di primo grado o con la decisione di appello che la sostituisce.
  • L’Agenzia della riscossione può essere rappresentata e difesa da avvocati del libero foro quando la convenzione applicabile non riservi la difesa all’Avvocatura dello Stato; in tali casi non è necessaria una specifica delibera, salvo le ipotesi espressamente previste.
  • In tema di cartella esattoriale, la mancata riproduzione analitica dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni non integra nullità quando l’atto consenta di individuare la base normativa del prelievo e i relativi parametri siano conoscibili secondo le fonti di pubblicità legale.
  • L’aggio di riscossione ha natura retributiva e la sua applicazione va determinata secondo la disciplina vigente al momento dell’attività di riscossione, senza che il contribuente possa invocare automaticamente la disciplina dell’anno d’imposta cui si riferisce il carico.
  • La notifica via PEC degli atti della riscossione è valida se effettuata secondo la disciplina speciale applicabile; il regime relativo ai pubblici elenchi del notificante non coincide necessariamente con quello previsto per il destinatario dell’atto.
  • La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il giudice dia comunque conto, anche sinteticamente, di avere esaminato criticamente le censure delle parti e di condividere la decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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