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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17927/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, in modo ritenuto dalla Cassazione generico, aspecifico e sostanzialmente riproduttivo di precedenti censure, il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità), della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali questioni erano già state esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche adeguate, richiamando le pagine 1, 2 e 3 della motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano generici, aspecifici e meramente ripetitivi di censure già vagliate dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che potesse dirsi proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio richiamato da Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato quale causa di giustificazione invocata dalla ricorrente; la censura sul diniego è stata ritenuta già correttamente esaminata e disattesa dal giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato quale causa di non punibilità invocata dalla ricorrente; il diniego è stato ritenuto già adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente tramite il riferimento alle circostanze attenuanti generiche, ritenute già vagliate e negate con corretti argomenti dal giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico e aspecifico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il controllo di legittimità non consente una mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello: il ricorso deve indicare specifiche ragioni di errore della motivazione o della decisione impugnata.
  • Il diniego dello stato di necessità, della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione adeguata del giudice di merito, non può essere utilmente censurato in cassazione con motivi meramente assertivi o riproduttivi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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