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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12486/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in gran parte, deducendo undici motivi: nullità per carenza di motivazione autonoma; mancata prova dei gravi indizi per la partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) e per le aggravanti connesse; illegittimità nel ritenere estorsive le "sensalerie" (sostenendo si tratterebbe di mediazioni immobiliari lecite); contestazioni in ordine ai reati di furto d'acqua (artt. 624, 625 c.p.), detenzione/coltivazione di stupefacenti (artt. 73 e 80 DPR 309/1990), detenzione di armi (legge n.895/1967 e art. 648 c.p.), nonché insufficienti esigenze cautelari. I difensori hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza del riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi, nel complesso, manifestamente infondati o aspecifici. Molte censure si risolvevano in contestazioni di merito o in proposte di una versione alternativa dei fatti, materie che la Corte di legittimità non riconsidera. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi, l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio mafioso, e la qualificazione come estorsione "ambientale" delle condotte contestate. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    L'obbligo di motivazione autonoma riguarda la decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte; il tribunale del riesame non è vincolato allo stesso livello di motivazione autonoma, per cui la censura sulla presunta carenza è stata ritenuta infondata

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di impugnazione relativi alla motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione del giudice del riesame

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto della critica sulla motivazione; la Corte ha giudicato la censura aspecifica

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul sindacato in Cassazione: la Corte ha ritenuto che molti motivi si risolvessero in censure di fatto o in versioni alternative non consentite nel giudizio di legittimità

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che gli elementi indicati dal tribunale del riesame fossero idonei a dimostrare lo stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso e la possibile applicazione dell'aggravante

  • artt. 624 e 625 n.7 c.p.

    Contestati per il furto d'acqua; la Corte ha considerato le contestazioni come censure di fatto non ammissibili in Cassazione

  • artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguardano i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'analisi delle intercettazioni e delle osservazioni sia questione di merito sottratta al sindacato di legittimità se logica secondo le massime di esperienza

  • artt. 2, 4, 7 legge n. 895/1967 e art. 648 c.p.

    Richiamati in relazione alla detenzione di armi e reati connessi; la Corte ha ritenuto le censura insufficienti a confutare la motivazione del giudice del riesame

  • art. 275, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma sul regime presuntivo relativo alle esigenze cautelari; la Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato specificamente con la motivazione sulle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e alle ammende a carico del ricorrente: la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme contestate dai difensori; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile proporre una "versione alternativa" dei fatti: i motivi che consistono in censure di merito o nella riedizione dei fatti vengono dichiarati inammissibili
  • Le censure devono confrontarsi specificamente e direttamente con la motivazione impugnata; argomentazioni generiche o meri richiami dottrinali/giurisprudenziali sono aspecifiche e inefficaci
  • La mancanza di una motivazione "autonoma" del tribunale del riesame è difficilmente censurabile: l'obbligo di motivazione rafforzata riguarda soprattutto il giudice che emette la misura inaudita altera parte
  • L'interpretazione di intercettazioni criptiche, servizi di osservazione e altri elementi probatori è in larga parte questione di merito rimessa al giudice del merito; la Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica, non la scelta tra ricostruzioni alternative
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti (es. art. 416-bis) è necessario dimostrare l'insussistenza logico-giuridica degli elementi indicati dal giudice e non limitarsi ad affermazioni generiche
  • Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare non solo il rigetto/inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e l'imposizione di ammende

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