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Ordinanza

Ordinanza del 28/04/2026 n. 11429 - Corte di Cassazione

Accertamento induttivo - Costi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione accoglie i motivi relativi al contraddittorio endoprocedimentale per i rilievi IVA e al riconoscimento forfettario dei costi, ammesso anche nell’accertamento analitico-induttivo. Rigetta gli altri motivi e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame.

Accertamento tributario: contraddittorio preventivo e riconoscimento induttivo dei costi correlati ai maggiori ricavi.

Accertamento induttivo e deducibilità dei costi

La decisione riguarda un accertamento fiscale relativo al 2013 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei soci, fondato anche su documentazione extracontabile. La Corte chiarisce i criteri applicabili al contraddittorio preventivo e al riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

Fatti e svolgimento del giudizio

A seguito di una verifica fiscale sull’anno d’imposta 2013, l’Amministrazione finanziaria notificò alla società AA Sas e ai soci, per imputazione ai sensi dell’art. 5 TUIR, un avviso di accertamento per IRAP, IRPEF e IVA. Furono contestati ricavi non fatturati e costi non deducibili, sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta, e furono irrogate sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli respinse il ricorso della società e dei soci. La Commissione tributaria regionale confermò la decisione, ritenendo insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, adeguata la motivazione dell’avviso tramite rinvio al processo verbale di constatazione (PVC) e non persuasive le contestazioni dei contribuenti, in particolare sull’entità dei costi deducibili.

I contribuenti proposero ricorso per cassazione con sei motivi. La Corte ha accolto il secondo e il sesto motivo, rigettato gli altri e disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Contraddittorio endoprocedimentale

La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 24823/2015. Per i tributi non armonizzati, l’obbligo generale di contraddittorio preventivo non è previsto, salvo che sia specificamente stabilito dalla legge. Per i tributi armonizzati, come l’IVA, l’omissione del contraddittorio può determinare l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente indica concretamente gli elementi che avrebbe potuto rappresentare e questi non risultano pretestuosi o strumentali.

Le Sezioni Unite n. 21271/2025 hanno precisato che, ai fini della cosiddetta prova di resistenza, occorre indicare specificamente i fatti e le informazioni mancanti e la loro concreta e ragionevole idoneità a indurre l’Amministrazione a non adottare l’atto impositivo oppure ad adottarlo con contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite. La valutazione del giudice deve essere probabilistica ed ex ante, riferita al momento in cui il contraddittorio avrebbe dovuto svolgersi; non è sufficiente una mera allegazione astratta.

La Corte considera errata la decisione regionale nella parte in cui aveva richiesto ai contribuenti di dimostrare che il contraddittorio avrebbe prodotto un risultato diverso. La causa viene quindi rinviata affinché il giudice di merito valuti, limitatamente agli elementi di fatto e informativi addotti per le riprese IVA, se essi avrebbero potuto ragionevolmente incidere sull’esito del procedimento.

La sentenza ricorda inoltre che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’attività, e non agli accertamenti “a tavolino”. La Corte costituzionale, con sentenza n. 47/2023, aveva rimesso al legislatore l’adeguamento della disciplina. Il legislatore è intervenuto con l’art. 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 219/2023, introducendo l’art. 6-bis della legge n. 212/2000, con efficacia dal 18 gennaio 2024. Nel caso in esame, la questione dell’eventuale accesso presso i locali non rientrava nel tema deciso dalla CTR e non è stata accertata in fatto.

Motivazione dell’avviso e documentazione extracontabile

È stato dichiarato inammissibile il motivo relativo alla motivazione dell’avviso e alla mancata notifica del PVC. La CTR aveva ritenuto che il PVC fosse stato notificato; i ricorrenti hanno contestato tale ricostruzione come falsa applicazione di legge, ma la censura investiva un accertamento di fatto, non sindacabile sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, l’atto richiamato per relationem deve essere allegato solo se il contribuente non ne abbia già integrale e legale conoscenza.

Sono stati rigettati anche i motivi concernenti l’omessa pronuncia e la motivazione della sentenza, nonché quelli relativi alla valutazione presuntiva della documentazione extracontabile. Il rinvenimento, presso la sede dell’impresa, di documenti astrattamente idonei a evidenziare operazioni non contabilizzate costituisce un elemento probatorio, anche se meramente presuntivo, utilizzabile per rettificare il reddito. Spetta al contribuente fornire adeguata prova contraria. La Corte ha ritenuto che la CTR si fosse conformata a tale orientamento e che le ulteriori censure sollecitassero una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Riconoscimento induttivo dei costi

La Corte accoglie il motivo riguardante la determinazione dei costi correlati ai maggiori ricavi. Nell’accertamento induttivo puro, quando la contabilità è complessivamente inattendibile o non è possibile ricostruirla, l’Ufficio deve determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i relativi costi; questi possono essere riconosciuti mediante una determinazione percentuale forfettaria, senza pretendere una prova analitica puntuale incompatibile con l’inaffidabilità delle scritture.

La Corte estende tale principio anche all’accertamento analitico-induttivo, superando l’orientamento che subordinava la deduzione dei costi non risultanti dal conto economico alla prova di elementi certi e precisi ai sensi dell’art. 109 TUIR. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 e Cass. nn. 18653/2023, 5586/2023 e 19574/2025, la decisione rileva che negare ogni riconoscimento forfettario nei casi di accertamento analitico-induttivo determinerebbe un trattamento irragionevolmente più severo per chi ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile rispetto a chi, per contabilità del tutto inattendibile o omessa, subisce un accertamento induttivo puro.

Nel caso concreto, la CTR aveva escluso la deducibilità dei costi in mancanza di prova della loro esistenza e correlazione con i maggiori ricavi, pur risultando che l’accertamento fosse stato trattato come analitico-induttivo. Tale impostazione è stata ritenuta errata: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la determinazione dei costi alla luce del possibile riconoscimento forfettario.

Esito e rinvio

La Corte accoglie il secondo motivo, relativo al contraddittorio preventivo per i rilievi IVA, e il sesto motivo, relativo alla determinazione induttiva dei costi. Rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 18 marzo 2026 e depositata il 28 aprile 2026.

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