Ordinanza del 23/04/2026 n. 10820 - Corte di Cassazione
Accertamento - Plusvalenza da cessione di azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte distingue il momento di realizzo della plusvalenza, coincidente con la stipula della cessione, dal momento in cui il corrispettivo è percepito, che determina il periodo d’imposta secondo il principio di cassa applicabile ai redditi diversi. Rigetta la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio: in presenza di presunzioni fondate sulle pattuizioni notarili e in mancanza di prova contraria, spetta alla contribuente dimostrare il mancato o diverso incasso. Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche.
Criteri di tassazione e prova dell’incasso della plusvalenza da cessione di azienda da parte di un soggetto non imprenditore.
Accertamento della plusvalenza da cessione di azienda
La decisione riguarda la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una quota di azienda da parte di una contribuente che non aveva esercitato l’attività imprenditoriale. La Corte chiarisce la distinzione tra il momento in cui la plusvalenza si realizza e quello in cui il relativo reddito diviene imponibile, esaminando anche la ripartizione dell’onere della prova circa l’effettiva percezione del prezzo.
Fatti e accertamento fiscale
Con atto notarile del 25 settembre 2003, la titolare di un’azienda individuale esercente attività di commercio al minuto donava l’azienda, in quote uguali, al coniuge e alle tre figlie. Contestualmente, una delle figlie cedeva alla sorella la propria quota di un quarto per 41.250 euro. L’atto prevedeva il pagamento del prezzo entro e non oltre il 31 dicembre 2003, senza interessi sulle somme dilazionate.
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2003, alle addizionali, agli interessi e alle sanzioni, recuperando a tassazione 41.250 euro non dichiarati nella dichiarazione Unico 2004. La Commissione tributaria provinciale di Macerata riduceva la plusvalenza accertata a 35.750 euro e rimetteva all’Ufficio la rideterminazione della pretesa e delle sanzioni, ferma la tassazione separata. La Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’appello della contribuente, ritenendo applicabile il principio di competenza e ponendo comunque a suo carico la prova del momento di percezione del corrispettivo.
Regime fiscale e momento impositivo
La Corte afferma che le plusvalenze da cessione d’azienda inquadrate tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere h) e h-bis), del D.P.R. 917/1986 sono imponibili secondo il principio di cassa, anche se la loro determinazione mantiene le modalità proprie del reddito d’impresa. Il reddito concorre quindi alla formazione del reddito del cedente quando il corrispettivo è effettivamente incassato.
La decisione distingue due momenti:
- il realizzo della plusvalenza, che coincide con il perfezionamento della cessione onerosa, quando sorge il credito al corrispettivo; tale momento rileva per stabilire l’esistenza della plusvalenza e il regime fiscale applicabile;
- la percezione del corrispettivo, che individua il periodo d’imposta in cui il reddito già realizzato è assoggettato a tassazione secondo il principio di cassa.
La Commissione regionale ha quindi errato nel ritenere che la plusvalenza dovesse necessariamente essere tassata nel 2003 per il solo fatto che la cessione e la pattuizione del pagamento erano avvenute in quell’anno.
Onere della prova e presunzione di incasso
La Corte respinge il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. L’accertamento dell’Ufficio si fondava sull’atto notarile, che stabiliva il pagamento entro il 31 dicembre 2003, e sulla mancata dichiarazione della plusvalenza. A seguito di un questionario dell’Agenzia, la contribuente aveva dichiarato di non avere indicato alcuna plusvalenza, ma non aveva documentato il mancato pagamento né un pagamento avvenuto in data o con modalità diverse.
La previsione di un termine finale espresso («entro e non oltre»), l’assenza di interessi sulle somme dilazionate e la mancata allegazione di accordi modificativi o di elementi comprovanti il mancato incasso costituiscono, nel caso concreto, la base presuntiva dell’accertamento. A fronte di tale presunzione, spettava alla contribuente fornire prova contraria, dimostrando il mancato o diverso incasso del prezzo, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Esito del giudizio
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche per un nuovo esame, che dovrà verificare la sussistenza della pretesa impositiva secondo il principio di cassa e alla luce degli oneri probatori relativi all’incasso. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta il 19 marzo 2026 e depositata in Cancelleria il 23 aprile 2026. Sono richiamate, sul tema della distinzione tra realizzo e percezione, l’ordinanza della Corte n. 34140 del 26 dicembre 2025 e l’ordinanza n. 11955 del 7 maggio 2025.
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