Ordinanza del 21/04/2026 n. 10440 - Corte di Cassazione
Riscossione - Liquidazione del tributo - Dichiarazione tardiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, stabilendo che la presentazione tardiva o ultratardiva della dichiarazione non differisce il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 25, comma 1, del DPR n. 602/1973 per la notifica della cartella da controllo automatizzato. Nel caso concreto, la cartella relativa al periodo d’imposta 2013, notificata il 22 gennaio 2018, è stata ritenuta tardiva, nonostante la dichiarazione fosse stata trasmessa il 9 gennaio 2015.
Termine di decadenza per notificare la cartella da controllo automatizzato in caso di dichiarazione tardiva o ultratardiva.
Termine di decadenza e dichiarazione tardiva
La Corte di cassazione ha esaminato il termine entro cui deve essere notificata la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Ha stabilito che la presentazione tardiva o ultratardiva della dichiarazione non sposta il termine di decadenza previsto dall’art. 25, comma 1, del DPR n. 602/1973, in considerazione delle esigenze di certezza del diritto e di tutela dei diritti sostanziali del contribuente.
Vicenda processuale
La controversia riguardava una cartella emessa nei confronti di I.I.M.S. Srl per IRES, IVA e altri tributi relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014. La Commissione tributaria provinciale di Messina aveva respinto le contestazioni di merito relative al 2014, ma aveva dichiarato prescritta la pretesa per il 2013 in ragione della tardività della notifica. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la cartella quanto al merito ma inefficace per l’anno 2013 perché notificata oltre il termine previsto.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione dell’art. 25 del DPR n. 602/1973; il secondo lamentava l’omesso esame della data di presentazione della dichiarazione integrativa, indicata come fatto decisivo per individuare il dies a quo del termine. La società è rimasta intimata.
Disciplina applicabile
Nel testo dell’art. 25 del DPR n. 602/1973 vigente ratione temporis, la cartella relativa alle somme dovute a seguito della liquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La disposizione prevede termini diversi per altre categorie di crediti, tra cui quelli derivanti dal controllo formale, dagli accertamenti divenuti definitivi e dagli inadempimenti relativi a piani di rateazione.
La Corte ha rilevato che l’art. 25 non prevede che il termine triennale decorra da una data mobile collegata alla presentazione tardiva della dichiarazione. Ha inoltre richiamato, sul piano interpretativo, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze 28 luglio 2016, causa C-332/15, Astone, e 21 marzo 2018, causa C-533/16, Volkswagen) e l’orientamento relativo alle imposte dirette, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 8500/2021. Tali riferimenti sono considerati coerenti con un’applicazione del termine che bilanci certezza del diritto e diritti sostanziali del contribuente.
Valutazione dei motivi di ricorso
I due motivi sono stati trattati congiuntamente e ritenuti inammissibili e infondati. Le sentenze di merito non avevano affrontato l’individuazione del dies a quo nei termini prospettati dall’Agenzia; inoltre, la pronuncia impugnata non menzionava una dichiarazione integrativa. La Corte ha anche rilevato che la data del 9 gennaio 2015, indicata dall’Agenzia come data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, non risultava richiamata nella decisione di merito, benché fosse prospettata come circostanza controversa.
In ogni caso, la questione è stata decisa nel merito del principio giuridico: la dichiarazione tardiva, presentata oltre il 31 dicembre dell’anno in cui avrebbe dovuto essere presentata, e quella ultratardiva, presentata oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria, non differiscono il termine decadenziale fissato dall’art. 25, comma 1, del DPR n. 602/1973.
Applicazione al periodo d’imposta 2013
Secondo quanto prospettato dall’Agenzia, il Modello Unico 2014 relativo al 2013 era stato trasmesso il 9 gennaio 2015 e la cartella n. 29520180000388150000 era stata notificata via PEC il 22 gennaio 2018. L’Agenzia sosteneva che il termine triennale scadesse il 31 dicembre 2018, assumendo come riferimento la data di presentazione tardiva.
La Corte ha escluso tale interpretazione. Per il periodo d’imposta 2013, considerando il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA indicato nel provvedimento, fissato al 30 aprile 2014, la scadenza utile per la notifica ricadeva il 31 dicembre del terzo anno successivo. La notifica del 22 gennaio 2018 è stata quindi ritenuta tardiva; la presentazione della dichiarazione il 9 gennaio 2015 non poteva differire la decadenza al 31 dicembre 2018.
Esito e spese
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non ha adottato provvedimenti sulle spese, poiché la società intimata non si è costituita. Ha inoltre precisato che, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002.
La decisione è stata assunta a Roma il 10 febbraio 2026 e depositata in Cancelleria il 21 aprile 2026.
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