Ordinanza del 30/04/2026 n. 11989 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Giudizio di ottemperanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa l’ordinanza che aveva chiuso l’ottemperanza nonostante fosse rimasto un residuo di € 425,04 e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. L’incapienza temporanea degli stanziamenti può ostacolare il pagamento immediato, ma non estingue il diritto riconosciuto dal giudicato; il giudice dell’ottemperanza deve individuare le modalità per darvi attuazione.
Giudizio di ottemperanza tributaria e diritto al rimborso nonostante l’incapienza dei fondi stanziati.
Giudizio di ottemperanza tributaria e rimborso delle somme dovute
La decisione chiarisce la funzione del giudizio di ottemperanza tributaria e gli effetti dell’insufficienza degli stanziamenti destinati ai rimborsi. La carenza di fondi può impedire il pagamento immediato, ma non estingue il diritto del contribuente accertato con giudicato e non giustifica la chiusura definitiva della procedura senza averne assicurato l’attuazione.
Vicenda processuale
Il contribuente aveva chiesto l’ottemperanza per ottenere € 15.576,49 dall’Agenzia delle entrate, in forza della sentenza della C.t.r. Sicilia n. 2269/2016, passata in giudicato a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 29290/2017. Con la sentenza n. 3624/2019, pronunciata sul primo ricorso, il giudice dell’ottemperanza aveva riconosciuto il diritto al pagamento integrale della somma, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo, e aveva nominato un commissario ad acta.
Poiché il pagamento era stato eseguito solo in parte, il contribuente aveva presentato un nuovo ricorso per ottemperanza. La C.t.r., pur rilevando un debito residuo di € 425,04, aveva chiuso il procedimento sulla base della certificazione del MEF relativa all’incapienza sopravvenuta dei fondi, ritenendo impossibile completare il mandato del commissario ad acta.
Questioni sottoposte alla Corte
Il contribuente ha censurato l’ordinanza per violazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la chiusura del procedimento, a fronte dell’esecuzione solo parziale, contrastasse con il titolo e con la precedente statuizione di ottemperanza. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162/2019, nonché del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto interpretare e integrare il comando giudiziale anche rispetto ai limiti del rimborso.
Natura e funzione dell’ottemperanza
La Corte ribadisce che il giudizio di ottemperanza, in particolare quello tributario, non coincide con il giudizio esecutivo civile e non ha una funzione soltanto attuativa in senso stretto. Il suo scopo è dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche quando questo non presenti i caratteri del titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti necessari a determinarne l’effettiva portata precettiva.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 14962/2025, n. 669/2025, n. 16569/2019, n. 646/2012, n. 20202/2010 e n. 4126/2004. Nel caso concreto, la prima decisione di ottemperanza aveva già riconosciuto il diritto alla restituzione integrale delle somme accertate con il giudicato. La successiva chiusura della procedura, pur in presenza di un residuo non pagato, aveva quindi di fatto revocato parzialmente quella statuizione, in contrasto con l’immutabilità dell’accertamento coperto dal giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Incapienza degli stanziamenti e modalità di attuazione
L’eventuale incapienza, al momento dell’attuazione, delle risorse disponibili sui capitoli ordinari destinati al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e dagli eventuali stanziamenti successivi, può precludere in tutto o in parte il rimborso secondo la disciplina applicabile e il provvedimento direttoriale integrativo. Tuttavia, tale insufficienza non estingue il diritto sostanziale del contribuente, né ne impedisce definitivamente l’attuazione o la rinvia sine die.
L’attuazione deve essere assicurata attraverso gli strumenti disponibili all’Amministrazione e, in sua sostituzione, al commissario ad acta. La sentenza di ottemperanza deve precisare le modalità dell’intervento sostitutivo. La Corte richiama inoltre la possibilità, per l’Agenzia delle entrate o per il commissario, di ricorrere allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e disciplinato, quanto a modalità e caratteristiche, dai decreti ministeriali 1° ottobre 2002 e 24 giugno 2015. Tale ordine consente il pagamento tramite l’istituto tesoriere, con registrazione in conto sospeso in attesa della disponibilità delle risorse e della successiva regolarizzazione contabile. Sul punto è richiamata Cass. n. 16289/2022.
Esito
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma l’8 aprile 2026 e depositata il 30 aprile 2026.
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