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Ordinanza

Ordinanza del 24/04/2026 n. 11011 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Pubblica udienza - Violazione del principio di difesa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie i primi due motivi dei contribuenti: in presenza di una tempestiva e regolare istanza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992, la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza viola il diritto di difesa e comporta la nullità della sentenza, senza necessità di provare un pregiudizio concreto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione; gli altri motivi sono assorbiti.

Nullità della sentenza tributaria d’appello per mancata discussione in pubblica udienza richiesta ritualmente.

Processo tributario: mancata pubblica udienza e nullità della sentenza

La pronuncia riguarda gli effetti della mancata celebrazione della pubblica udienza nel giudizio tributario d’appello, nonostante la richiesta rituale di una parte. La Corte afferma che tale omissione lede il diritto di difesa e il principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario allegare o dimostrare un pregiudizio concreto.

Origine della controversia

A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria contestava alla BOLOGNA UNITED HANDBALL CLUB ASD la decadenza dai benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991. Ne conseguivano la rideterminazione del reddito d’impresa e il recupero dell’IVA. A A.A., quale obbligato in solido, erano contestati i maggiori tributi, gli interessi e le sanzioni a carico dell’associazione.

Il giudizio riguardava un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2007. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dei contribuenti; l’Ufficio aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti hanno quindi presentato ricorso per cassazione articolato in sei motivi, illustrato con memoria. L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

Richiesta di pubblica udienza e relativo adempimento

I primi due motivi denunciavano la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 31, comma 1, 33 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 101 e 156, comma 2, c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. I contribuenti lamentavano che la controversia, benché fosse stata richiesta la discussione pubblica, fosse stata trattata in camera di consiglio.

Dall’esame del fascicolo di merito la Corte ha accertato che l’istanza era stata notificata all’Ufficio il 5 giugno 2015 alle ore 10:04:57, con protocollo n. 0050690, e depositata presso la segreteria del giudice d’appello il 9 giugno 2015, con ricevuta S-3528/15. La notifica alle parti costituite e il successivo deposito erano stati effettuati regolarmente e tempestivamente, entro trenta giorni dalla notifica. La sentenza e il verbale del giudizio d’appello, RGA n. 847/2015, attestavano tuttavia che la causa era stata trattata in camera di consiglio e non in pubblica udienza.

La Corte richiama il principio secondo cui la richiesta di discussione pubblica prevista dall’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proponibile nel termine di cui all’art. 32, comma 2, deve essere notificata a cura dell’istante alle altre parti costituite: il solo deposito non è sufficiente. Nel caso concreto entrambi gli adempimenti risultavano provati.

Principio di diritto e diritto di difesa

La Corte, richiamando tra le altre Cass. n. 34194/2024 e n. 19579/2018, considera la discussione orale richiesta dalla parte una componente effettiva del diritto di difesa e del contraddittorio, non un’attività meramente accessoria. La sua funzione è posta sul piano delle garanzie difensive insieme alle difese scritte, quali comparse e memorie conclusionali previste dall’art. 190 c.p.c.

Il Collegio aderisce all’orientamento per cui l’omessa fissazione dell’udienza, a fronte di una richiesta rituale, determina di per sé la nullità della sentenza. Non occorre che la parte indichi quali argomenti avrebbe esposto oralmente né che provi un concreto pregiudizio alle proprie prerogative difensive. La Corte riconduce tale conclusione ai principi affermati dalle Sezioni Unite, in particolare Cass., Sez. Un., n. 36596/2021, e agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.: il contraddittorio è parte integrante del diritto di difesa e del giusto processo.

La decisione dà conto anche dell’orientamento difforme, secondo il quale la discussione d’appello avrebbe funzione soltanto illustrativa e la parte dovrebbe specificare quali profili avrebbe potuto approfondire oralmente; sono citate, tra le altre, Cass. n. 1769/2025 e n. 10574/2024. La Corte non lo ritiene applicabile, osservando che tale indirizzo non si confronta con i principi delle Sezioni Unite del 2021, ai quali intende dare continuità.

Il principio di ragionevole durata del processo non giustifica la disapplicazione di regole processuali poste a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte ricorda inoltre che il giusto processo, anche ai sensi dell’art. 6 CEDU, non si esaurisce nella ragionevole durata.

Il principio di diritto enunciato stabilisce che, nel processo tributario di merito, la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, in presenza di un’istanza proposta da una delle parti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, senza necessità di dedurre o provare un pregiudizio concreto derivante dall’omessa udienza.

Esito e conseguenze processuali

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi e cassa la sentenza impugnata. Dispone il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio d’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma il 15 aprile 2026 e depositata in cancelleria il 24 aprile 2026.

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