Ordinanza del 03/05/2026 n. 12381 - Corte di Cassazione
Trust esteri - Beneficiario individuato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che il beneficiario di un trust è individuato, ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, solo se è nominativamente indicato nell’atto istitutivo e ha il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione della quota di reddito imputata. Poiché nel caso esaminato la trustee decideva discrezionalmente tempi e importi dei versamenti, il contribuente non aveva tale diritto e i redditi del trust non potevano essergli imputati per trasparenza. La Corte ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza d’appello e annullato l’accertamento; gli altri motivi sono rimasti assorbiti e le spese sono state compensate.
Trust estero e requisito del diritto attuale del beneficiario al reddito per l’imputazione fiscale per trasparenza.
Trust estero e imputazione dei redditi per trasparenza
La pronuncia definisce quando un beneficiario può essere assoggettato a IRPEF per trasparenza sui redditi conseguiti da un trust. La Corte stabilisce che non basta l’indicazione nominativa nell’atto istitutivo: occorre anche un diritto attuale a ottenere dal trustee la quota di reddito imputata.
Fatti e vicenda processuale
La Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di C. A. un avviso di accertamento per il 2007, imputandogli per trasparenza, quale «beneficiario individuato», i redditi del «Trust C. A.», costituito dal contribuente a New York nel 2004. I redditi erano costituiti da dividendi, interessi e utili di capitale ed erano stati assoggettati dall’Ufficio alle aliquote progressive IRPEF dell’art. 11 TUIR.
La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto la domanda subordinata del contribuente, disponendo l’applicazione dell’aliquota sostitutiva del 12,50 per cento. La Commissione tributaria di secondo grado, con sentenza n. 104/02/2017 del 9 ottobre 2017, aveva invece accolto l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria, respinto quello incidentale del contribuente e rigettato integralmente il ricorso originario.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Quadro normativo e criteri di tassazione
L’art. 73, comma 1, TUIR include tra i soggetti passivi IRES i trust, residenti e non residenti. L’ultimo periodo del comma 2 prevede che, quando i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti siano imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione indicata nell’atto istitutivo o in altri documenti successivi; in mancanza di una quota specificata, l’imputazione avviene in parti uguali. L’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR assoggetta tali redditi a IRPEF presso i beneficiari.
La disciplina distingue quindi tra trust trasparenti, i cui redditi sono imputati ai beneficiari, e trust opachi, i cui redditi sono assoggettati a IRES direttamente in capo al trust. Poiché, ai sensi dell’art. 1 TUIR, l’IRPEF presuppone il possesso di redditi, il «beneficiario individuato» rilevante ai fini fiscali deve essere titolare di una capacità contributiva attuale rispetto al reddito attribuitogli.
Requisito del diritto del beneficiario
Secondo la Corte, il beneficiario deve essere non soltanto puntualmente individuato nell’atto istitutivo, ma anche titolare, in base a tale atto, del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione della parte di reddito imputata per trasparenza. La trasparenza fiscale presuppone quindi un diritto attuale al reddito; la mera designazione come beneficiario non è sufficiente.
La Corte richiama, in linea con questa interpretazione, le ordinanze di legittimità nn. 3986/2021 e 7973/2021, nonché documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate: la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, art. 4; la risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008; e la risposta a interpello n. 239 del 15 settembre 2025.
Applicazione al trust oggetto della controversia
La sentenza di appello aveva accertato che l’atto istitutivo affidava alla trustee Gloria Meneghini Brown, sorella del disponente, la decisione periodica su quanta parte della rendita e, se del caso, del capitale versare al fratello Claudio, tenendo conto delle sue necessità. La Commissione aveva considerato la discrezionalità limitata alla determinazione dell’importo e della periodicità dei versamenti.
La Cassazione ha ritenuto che tale discrezionalità escludesse il diritto del contribuente di pretendere l’assegnazione della quota di reddito imputatagli. Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per applicare il combinato disposto degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, ultimo periodo, TUIR. Il criterio vale per il trust esaminato e, in generale, per i trust esteri o interni nei quali il trustee conservi un ampio potere discrezionale sull’attribuzione dei redditi.
Motivi di ricorso ed esito
La Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, commi 1 e 2, TUIR, ritenendo errata la qualificazione del contribuente come beneficiario individuato ai fini dell’imputazione per trasparenza. Ha dichiarato assorbiti il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di applicazione dell’aliquota sostitutiva del 12,50 per cento, e il terzo motivo, concernente l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF e delle ulteriori disposizioni fiscali richiamate.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi degli artt. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, accogliendo il ricorso originario e annullando l’avviso di accertamento. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente, in ragione del fatto che le pronunce di legittimità sulla questione dirimente erano intervenute dopo la proposizione del ricorso.
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