Cassazione Civile, Ordinanza n. 35456/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005, emesso con metodo induttivo sulla base di indagini bancarie ex art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 d.P.R. n. 633/1972. L'Ufficio aveva contestato al contribuente movimenti bancari per complessivi euro 1.019.300,00, ritenuti non giustificati e imputati a maggiori ricavi e compensi sia per l'attività di lavoro autonomo sia per quella d'impresa. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, vizi formali dell'accertamento, mancata considerazione delle sue deduzioni, illegittimità dell'utilizzo delle movimentazioni bancarie e insussistenza di vari presupposti impositivi e sanzionatori. In appello la CTR ha accolto solo in parte il gravame, rideterminando i movimenti non giustificati in euro 405.517,25 sulla base di CTU e applicando la ripartizione proporzionale tra le diverse attività. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostanzialmente censurando: l'asserita preclusione per il contribuente di produrre documenti non esibiti in sede amministrativa; l'uso di prove documentali e della CTU; la ritenuta inversione dell'onere della prova; la violazione dell'art. 2697 c.c. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, lamentando in particolare la nullità della comunicazione dell'udienza, l'illegittima imputazione dei prelevamenti anche ai redditi di lavoro autonomo nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, l'erronea imputazione dei redditi tra le diverse attività e l'omessa pronuncia su varie questioni ritenute assorbite dalla CTR.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia. Ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale nella parte relativa all'illegittima considerazione dei prelevamenti ai fini del reddito di lavoro autonomo, richiamando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per i professionisti. Ha inoltre accolto il quarto motivo del ricorso incidentale perché la CTR aveva dichiarato assorbite, senza esaminarle, questioni su cui il contribuente conservava interesse alla decisione, integrando così un'omessa pronuncia. Sono stati dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento induttivo del reddito sulla base di elementi presuntivi, nella specie le movimentazioni bancarie.
art. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Introduce una presunzione di imputazione a reddito dei movimenti bancari; per i lavoratori autonomi non opera più per i prelevamenti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 51, secondo comma, n. 2), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata in tema di indagini bancarie e accertamento IVA, con presunzione e inversione dell'onere della prova.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l'uso di prove documentali e della CTU; la censura non coglie la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la presunzione bancaria sposta l'onere sul contribuente, salvo i limiti derivanti dalla Corte costituzionale per i prelevamenti dei professionisti.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal contribuente tra le questioni che la CTR aveva dichiarato assorbite.
art. 12, secondo comma, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal contribuente in relazione alla facoltà di assistenza in fase amministrativa, questione ritenuta assorbita dalla CTR.
art. 112 c.p.c.
La dichiarazione di assorbimento di questioni ancora rilevanti è trattata come omessa pronuncia, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Parametri dei motivi di ricorso per cassazione richiamati dalle parti per dedurre violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nelle controversie su indagini bancarie, la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 comporta inversione dell'onere della prova, ma il contribuente può superarla con prova contraria specifica e documentata.
- La preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in fase amministrativa opera solo se l'Amministrazione dimostri una richiesta puntuale, accompagnata da avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza e da un termine minimo per adempiere.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o mira, in realtà, a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, i prelevamenti bancari non possono essere utilizzati come presunzione di maggiori compensi nei confronti dei lavoratori autonomi o professionisti; restano invece rilevanti per gli imprenditori.
- L'assorbimento è improprio e si traduce in omessa pronuncia quando il giudice non decide su questioni sulle quali la parte mantiene interesse attuale alla definizione, comprese questioni di rito e di merito riproposte in appello.
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