Cassazione Penale, Sentenza n. 16476/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina (artt. 110, 628 c.p., con aggravante della "più persone riunite"). Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, omissione e vizio della motivazione per il mancato esame dei "motivi aggiunti" depositati telematicamente in appello (29/03/2023) e il travisamento della prova con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della pluralità di persone riunite, lamentando che non era stata adeguatamente provata la contemporanea partecipazione violenta di più soggetti al fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'omessa motivazione circa i motivi aggiunti depositati in appello. Dalla verifica degli atti è emerso il regolare deposito telematico dei motivi aggiunti su temi decisivi (in particolare relativi all'insussistenza dell'aggravante), sui quali la Corte di appello non aveva dato conto nella motivazione. I motivi aggiunti non potevano essere considerati manifestamente infondati o inammissibili e attengono a questioni decisive già oggetto dell'impugnazione originaria. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110
Norma sulla partecipazione nel reato (concorso di persone). Usata per inquadrare la fattispecie di concorso di persone nel reato contestato.
Codice Penale, art. 628, comma 3
Norma che disciplina il delitto di rapina con le aggravanti previste; la condanna originaria è stata pronunciata in base a questa disposizione, con l'aggravante della pluralità di persone riunite.
Codice di Procedura Penale, art. 125
Norma sulla motivazione della sentenza; evocata nel motivo relativo alla violazione di legge e al vizio della motivazione per omissione di esame dei motivi aggiunti.
Codice di Procedura Penale, art. 192
Norma relativa agli atti e alle prove; richiamata nel contesto del vizio di motivazione e del travisamento della prova.
Codice di Procedura Penale, art. 546, lett. e)
Comma e) dell'art. 546 (indicazione delle ragioni di impugnazione); richiamato nella critica alla mancata considerazione dei motivi aggiunti e delle deduzioni difensive.
Codice di Procedura Penale, art. 585, comma 4
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata nel quadro della censura per motivazione omessa e violazione di legge.
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, art. 173
Richiamata come limite alla esposizione dei motivi in sede di cassazione (obbligo di riportare i punti necessari per la decisione). Usata dalla Cassazione per la motivazione del proprio esame.
Massime di principio
- Se in appello vengono depositati "motivi aggiunti" regolarmente trasmessi e attinenti a questioni decisive, la Corte d'appello ha l'obbligo di esaminarli e di darne conto nella motivazione; l'omessa considerazione configura vizio di motivazione e può determinare l'annullamento in cassazione.
- La sussistenza dell'aggravante della "più persone riunite" richiede adeguata motivazione e prova della contemporaneità della partecipazione e dell'incidenza della condotta di più soggetti nel medesimo segmento di fatto; affermazioni generiche sulla mera compresenza non sono sufficienti.
- Il deposito telematico di atti e motivi, se effettuato nei termini e risultante dagli atti, produce effetti difensivi: l'inerzia della corte a menzionarli o esaminarli può configurare violazione del diritto di difesa.
- In caso di omissione motivazionale su punti decisivi non manifestamente infondati, la Cassazione preferisce l'annullamento con rinvio per un nuovo esame di merito piuttosto che la mera declaratoria di inammissibilità.
- Le censure in cassazione devono essere centrate su vizi di diritto o mancanze di motivazione; la Corte valuta se i motivi sono rilevanti e non manifestamente infondati prima di disporre l'annullamento.
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