Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore/acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, conclusa nel 2000, di un impianto centrifugo modulare per l’estrazione dell’olio di oliva. L’acquirente ha agito chiedendo la risoluzione del contratto, in via subordinata la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, deducendo che alcune componenti dell’impianto non erano conformi alle prescrizioni tecniche e alla disciplina sulle macchine destinate al contatto con prodotti alimentari, in particolare perché non realizzate in acciaio inox, con uso di vernici e con ulteriori difformità tecniche che avrebbero inciso sulla sterilità della materia prima e sulla salubrità dell’olio, rendendo l’impianto inutilizzabile o comunque inidoneo allo scopo. La venditrice ha eccepito la prescrizione delle azioni di garanzia e ha contestato nel merito la sussistenza di un aliud pro alio. Il tribunale ha rigettato la domanda, escludendo sia l’aliud pro alio sia la tempestività delle azioni di garanzia; la corte d’appello ha confermato, ritenendo che le difformità integrassero meri inadempimenti e non una consegna di bene completamente diverso, e che la domanda di riduzione del prezzo fosse prescritta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione della direttiva macchine e del d.P.R. di recepimento; violazione dell’art. 1453 c.c. per mancato riconoscimento dell’aliud pro alio; erronea valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e omessa considerazione dell’ordine di esibizione della documentazione tecnica dell’impianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, reputando necessario rivalutare la vicenda alla luce della disciplina sulle macchine per l’industria alimentare e del principio secondo cui la consegna di un bene radicalmente inidoneo alla funzione economico-sociale promessa può integrare aliud pro alio, con conseguente azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., non soggetta ai termini della garanzia per vizi. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché verifichi se le difformità strutturali dell’impianto ne compromettano in modo irrimediabile la funzione e dunque la riconducibilità al genus pattuito.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
La consegna di un bene completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, o funzionalmente del tutto inidoneo allo scopo economico-sociale promesso, consente l’azione di risoluzione contrattuale ordinaria per aliud pro alio.
art. 1490 c.c.
I vizi redibitori presuppongono che la cosa appartenga al genere pattuito e presentino imperfezioni che ne diminuiscano il valore o l’idoneità all’uso, ma non la rendano cosa diversa da quella venduta.
art. 1495 c.c.
Le azioni di garanzia per vizi e mancanza di qualità restano soggette ai relativi termini di decadenza e prescrizione; tali limiti non operano se ricorre l’aliud pro alio.
art. 1497 c.c.
La mancanza di qualità essenziali o promesse riguarda una cosa che resta nell’ambito del medesimo genere contrattualmente pattuito, pur con caratteristiche diverse da quelle convenute.
art. 116 c.p.c.
La valutazione della consulenza tecnica e delle prove deve essere coerente con il loro effettivo contenuto; non è consentita un’interpretazione apodittica o contraria alle risultanze accertate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È ammesso il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incluse quelle sostanziali e processuali richiamate dalla parte ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, come dedotto in relazione all’ordine di esibizione della documentazione tecnica.
art. 1176 c.c.
Richiamato in via difensiva, quale parametro di diligenza nell’adempimento della prestazione contrattuale.
art. 1218 c.c.
Richiamato in via difensiva, quale norma sulla responsabilità del debitore per inadempimento.
art. 2043 c.c.
Richiamato in via difensiva nel contesto delle prospettazioni sulla responsabilità e sul danno, ma non costituisce il centro della decisione.
art. 2236 c.c.
Richiamato in via difensiva in relazione alla responsabilità del soggetto che ha operato sulle macchine, senza incidere sulla ratio decidendi.
direttiva 89/392/CEE
Le macchine e gli impianti destinati all’uso agroalimentare devono rispettare specifici requisiti di sicurezza, igiene e conformità; la mancata corrispondenza delle componenti ai materiali prescritti può rilevare ai fini della valutazione della funzionalità e della conformità del bene.
d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459
Norma di recepimento della direttiva macchine, vigente ratione temporis, rilevante per stabilire i requisiti di conformità dell’impianto oleario e della relativa documentazione tecnica.
Massime di principio
- In tema di compravendita, la consegna di aliud pro alio ricorre quando il bene consegnato sia radicalmente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza o destinazione, e risulti quindi del tutto inidoneo a svolgere la funzione economico-sociale promessa.
- La distinzione tra vizi redibitori, mancanza di qualità essenziali e aliud pro alio dipende dal rapporto del bene consegnato con il genus pattuito: se il bene resta riconducibile al genere convenuto, operano gli artt. 1490 e 1497 c.c.; se invece l’eterogeneità è tale da snaturare la cosa e renderla inutilizzabile per lo scopo contrattuale, si applica la risoluzione ordinaria ex art. 1453 c.c.
- Quando la vendita riguarda un impianto destinato alla trasformazione di prodotti alimentari, il giudizio sulla funzionalità e sulla conformità deve considerare anche la coerenza delle componenti con i requisiti tecnici e igienico-sanitari imposti dalla normativa di settore.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto se le difformità strutturali e materiali del bene compromettano irrimediabilmente la sua funzione tipica o pattuita; una qualificazione come mero inadempimento è insufficiente se non si confronta con l’incidenza delle difformità sull’utilità essenziale promessa all’acquirente.
- La consulenza tecnica d’ufficio e gli altri elementi istruttori non possono essere valutati in modo apodittico o in contrasto con il loro contenuto effettivo; il giudice deve confrontarsi con gli accertamenti tecnici rilevanti e con la documentazione tecnica richiesta in giudizio.
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