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Sentenza

Sentenza n. 1961/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2349 del 2023.

Giustizia amministrativa202600648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2349 del 2023, relativa al riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2349 del 2023, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero dell'istruzione e del merito in forma esecutiva. Nonostante la rituale intimazione, il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione del titolo, compresa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era divenuta irrevocabile, era stata notificata all'Amministrazione in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La norma è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina applicabile al termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione in forma esecutiva, non viene eseguita e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'Amministrazione può essere fronteggiato mediante la nomina di un commissario ad acta, investito del potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine assegnato e su richiesta della parte interessata.
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione ritualmente intimata non impedisce la decisione del ricorso per ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l'inadempimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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