Ordinanza n. 232/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della ordinanza del Sindaco di Taranto n. 79 del 14.11.2024; - della relazione tecnica Kyma Servizi S.p.A. del 13.11.2024; - nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale; e, comunque, per la corretta ottemperanza della sentenza emessa dal TAR Puglia - II Sezione di Lecce n. 1101/2024, resa inter partes nel ricorso n. 1110/2023, notificata in data 22.10.1024 e passata in cosa giudicata in assenza di appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che ha ritenuto non necessario disporre lo sgombero degli occupanti per consentire lavori di messa in sicurezza e ripristino degli immobili
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
Le società proprietarie hanno impugnato l'ordinanza del Sindaco di Taranto, la relazione tecnica di Kyma Servizi e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione e deducendo anche la mancata corretta ottemperanza a una precedente sentenza passata in giudicato. La censura cautelarmente valorizzata riguarda l'erronea presupposizione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, l'ordinanza comunale aveva recepito una relazione tecnica ritenuta parziale e inidonea, poiché l'ispezione era stata limitata alle parti comuni dell'immobile senza accesso alle singole unità immobiliari, nonostante il precedente dictum giudiziale imponesse di verificare l'eventuale stato di pericolo sull'intero complesso. Le ricorrenti hanno inoltre prospettato un pregiudizio derivante dalla mancata adozione delle misure necessarie a consentire gli interventi di messa in sicurezza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, nei limiti della cognizione sommaria cautelare, sulla base delle risultanze della verificazione disposta in corso di causa. Il verificatore, esaminando anche le singole unità immobiliari, ha riscontrato concreti rischi per la pubblica e privata incolumità e per l'igiene e la sanità, dovuti alle manomissioni degli impianti elettrici e idrici nelle parti comuni e interne agli alloggi. Ha inoltre rilevato che il completo rifacimento degli impianti elettrici, secondo la normativa tecnica vigente e le prescrizioni del d.lgs. 81/2008, non può essere eseguito in presenza degli occupanti. La relazione tecnica comunale, recepita nell'ordinanza impugnata, non aveva quindi fornito un'istruttoria completa, né una motivazione adeguata rispetto all'estensione dell'accertamento richiesta dal precedente giudicato. È stato riconosciuto anche il periculum in mora. Il TAR ha pertanto accolto la domanda cautelare con misura propulsiva, ordinando al Comune di Taranto di riesaminare la situazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, tenendo conto delle risultanze della verificazione. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per maggio 2027 e ha condannato il Comune al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Dalle risultanze della verificazione emerge la necessità di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente riferita a tutte le unità immobiliari, comprese quelle occupate, con inibizione dell'accesso e dell'uso, per consentire in sicurezza gli interventi sugli impianti e prevenire i pericoli accertati.
d.lgs. 81/2008
non può essere realizzato con la presenza in loco degli occupanti
Le esigenze di sicurezza dei lavori impongono l'assenza degli occupanti durante il completo rifacimento degli impianti elettrici.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare e per l'adozione della misura cautelare propulsiva.
Massime di principio
- Quando un provvedimento sindacale deve valutare l'esistenza di uno stato di pericolo riferito a un complesso immobiliare, l'istruttoria non può limitarsi alle parti comuni se il pericolo può riguardare anche le singole unità immobiliari; l'accertamento deve estendersi all'intero ambito indicato dal precedente giudicato o dal compito amministrativo.
- È viziata per difetto di istruttoria e di motivazione l'ordinanza che esclude la necessità di sgomberare gli occupanti per eseguire lavori di messa in sicurezza sulla base di una relazione tecnica parziale, che non esamini le singole unità immobiliari e non consideri tutti gli elementi rilevanti.
- In presenza di accertati rischi concreti per la pubblica e privata incolumità e per l'igiene e la sanità, nonché dell'impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza gli interventi in presenza degli occupanti, l'amministrazione deve riesaminare la necessità di adottare misure interdittive dell'accesso e dell'uso degli immobili, inclusa un'ordinanza contingibile e urgente ove ne ricorrano i presupposti.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può adottare una misura propulsiva ordinando all'amministrazione di riesaminare il provvedimento entro un termine determinato, sulla base delle risultanze di una verificazione giudiziale, quando siano ravvisabili fumus boni iuris e periculum in mora.
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