Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31553/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale relativo a un appartamento sito in Genova, presentato tramite procedura DOCFA per asserita diversa distribuzione degli spazi interni. L'ufficio aveva riclassato l'immobile dalla categoria A/2 classe 4 alla categoria A/1 classe 2, ripristinando inoltre la consistenza di 11 vani. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo giustificata la revisione della classificazione dalla categoria A/1 alla A/2 in ragione del sopravvenuto peggioramento delle condizioni dell'immobile e del mutamento nel tempo della nozione di signorilità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 17 e 20 R.D.L. n. 652/1939, art. 1 D.M. n. 701/1994 e art. 38, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR ritenuto esistente una variazione di fatto dell'immobile che invece non vi sarebbe stata; 2) violazione dell'art. 17, comma 2, R.D.L. n. 652/1939, per avere la CTR sovrapposto le nozioni di abitazione di tipo signorile e abitazione di lusso e ritenuto applicabile il D.M. 2 agosto 1969 n. 1072; 3) violazione del medesimo art. 17, comma 2, per avere la CTR valorizzato il mutamento storico della nozione di signorilità quale giustificazione del passaggio da A/1 ad A/2.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, osservando che la procedura DOCFA è utilizzabile solo in presenza di una effettiva variazione dello stato dell'immobile idonea a incidere sulla consistenza o sul classamento della singola unità immobiliare; nel caso concreto, invece, la modifica richiesta dai contribuenti si fondava essenzialmente sul degrado e sulla vetustà del fabbricato e sul mutamento della percezione sociale della signorilità, elementi non idonei a determinare di per sé la revisione del classamento da A/1 ad A/2. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    "Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente..."

    consente la revisione della categoria e della classe catastale in presenza di mutazioni nello stato dei beni e prevede verificazioni periodiche del catasto.

  • art. 20 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    impone l'obbligo di denunciare le variazioni nello stato e nel possesso degli immobili che comportino mutazioni rilevanti ai fini catastali.

  • art. 1 D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    la procedura DOCFA è utilizzabile solo per nuove costruzioni o per variazioni dello stato dei beni che incidano sul classamento.

  • art. 38, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    richiamato nel primo motivo di ricorso, senza una specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.

  • art. 17, comma 2, R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    la categoria catastale va determinata secondo criteri propri del sistema catastale, non sovrapponendo automaticamente le nozioni fiscali di abitazione di lusso a quelle catastali di abitazione signorile.

  • D.M. 2 agosto 1969 n. 1072

    non è il parametro per definire la categoria catastale A/1, perché contiene i criteri per qualificare le abitazioni di lusso, non quelli per le abitazioni signorili.

  • art. 285 cod. proc. civ.

    la notificazione della sentenza al procuratore costituito fa decorrere il termine per impugnare anche nei confronti della parte deceduta non dichiarata.

  • art. 330, comma 1, cod. proc. civ.

    è valida la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore originariamente costituito, per effetto dell'ultrattività del mandato alla lite.

  • art. 299 cod. proc. civ.

    richiamato in tema di eventi interruttivi non dichiarati nel processo e irrilevanza della loro mera conoscenza aliunde ai fini della notificazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022 n. 130

    richiamato solo per indicare la sopravvenuta denominazione dell'organo di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • La procedura DOCFA è ammissibile solo quando sia dedotta una variazione effettiva dello stato dell'unità immobiliare idonea a incidere sul classamento; non è sufficiente il solo deperimento del fabbricato o il mutamento di percezione sociale delle sue qualità.
  • Nel classamento catastale delle abitazioni, le categorie A/1, A/2 e analoghe vanno determinate secondo i criteri propri della disciplina catastale; non può farsi automatico riferimento ai parametri dell'abitazione di lusso previsti da norme diverse.
  • Il giudizio sulla correttezza del classamento richiede una valutazione di fatto della concreta situazione dell'immobile e può tenere conto di mutamenti oggettivi nel tempo; tuttavia il mutamento storico delle nozioni generali non basta, da solo, a giustificare il cambiamento di categoria in assenza di una reale variazione dell'unità immobiliare.
  • In caso di morte di una parte costituita non dichiarata nel processo, opera l'ultrattività del mandato alla lite: la notifica dell'impugnazione al procuratore costituito resta valida e il difensore conserva il potere di riceverla nei limiti previsti dal sistema processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.