Cassazione Civile, Ordinanza n. 17721/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un proprio dirigente. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il recesso per violazione del principio di immediatezza della contestazione degli addebiti: la contestazione era stata inviata solo il 1 agosto 2018, mentre secondo il giudice di merito il datore di lavoro aveva già avuto conoscenza della ragionevole sussistenza dei fatti almeno nell'ottobre 2017 o, comunque, dal 26 gennaio 2018. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la rappresentazione della situazione fornita dal dirigente nell'ottobre 2017 e riportata nella relazione del 25 ottobre 2017; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (3) violazione degli artt. 7 l. n. 300/1970, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che, in assenza di allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del lavoratore, non sarebbe configurabile la violazione dell'immediatezza e che la Corte territoriale non avrebbe valutato l'eventuale giustificazione del ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il documento del 25 ottobre 2017 era stato espressamente esaminato dalla Corte territoriale, sicché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di merito delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era comunque percepibile e non presentava le anomalie radicali che sole integrano nullità della sentenza. Ha infine respinto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui le garanzie procedimentali dell'art. 7 l. n. 300/1970 si applicano anche al licenziamento del dirigente quando il recesso si fondi su condotte negligenti o comunque lesive del rapporto fiduciario, e rilevando che la valutazione della tempestività della contestazione e delle eventuali ragioni del ritardo è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è configurabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato esaminato; non basta contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione inesistente o apparente ricorre solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
obbligo di motivazione della sentenza
La motivazione è nulla solo se non consente di percepire le ragioni della decisione; non è sufficiente che sia poco persuasiva o non condivisa dalla parte soccombente.
art. 7 l. n. 300/1970
garanzie procedimentali e immediatezza della contestazione
Le garanzie procedimentali si applicano anche al licenziamento del dirigente, quando il recesso sia fondato su comportamenti negligenti o comunque lesivi del vincolo fiduciario.
art. 1175 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1375 c.c. quale parametro generale della condotta datoriale nei rapporti di lavoro.
art. 1375 c.c.
buona fede nell'esecuzione del contratto
Richiamato insieme all'art. 1175 c.c. quale parametro generale della condotta datoriale nei rapporti di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
contributo unificato dovuto per il ricorso
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico risulti comunque considerato dal giudice di merito; non è consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione delle prove.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali; non rilevano la semplice insufficienza argomentativa o il mancato convincimento della parte soccombente.
- Nel licenziamento disciplinare del dirigente, le garanzie procedimentali dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori si applicano quando il recesso sia fondato su condotte negligenti o comunque idonee a incidere sul rapporto fiduciario.
- La valutazione della tempestività della contestazione disciplinare e della giustificazione del ritardo è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge effettivamente configurabile.
- Se il giudice di merito espone in modo percepibile le ragioni della ritenuta tardività della contestazione, la decisione supera il controllo di legittimità anche se la parte ricorrente reputi non condivisibile il percorso argomentativo.
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