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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Teramo

- Processo - Prova - Prova della pretesa impositiva - Grava sull'A.F - Tributi locali - Tosap - Occupazione temporanea - Omessa o infedele denuncia- Fattispecie - Tributi locali - Tosap - Sanzioni ed interessi - Limiti alla cumulabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria relativa a un'occupazione temporanea, deducendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente provato gli elementi costitutivi del credito. Ha inoltre contestato l'applicazione cumulativa delle sanzioni per omessa o infedele denuncia e per omesso pagamento della tassa, sostenendo che, per le occupazioni temporanee, il pagamento assolve anche l'obbligo di denuncia e che non è consentito aggiungere una distinta sanzione per il mancato versamento.

La decisione

La pretesa dell'amministrazione deve essere provata dall'ente impositore, il quale non può limitarsi ad allegare le ragioni del recupero. In caso di occupazione temporanea, l'obbligo di denuncia TOSAP si considera assolto mediante il pagamento della tassa; pertanto, l'omesso pagamento può integrare anche l'omessa o infedele denuncia ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 507/1993. Tuttavia, non è consentito cumulare la sanzione per omessa o infedele denuncia con una distinta sanzione per omesso versamento. All'imposta dovuta possono essere aggiunti soltanto gli interessi moratori previsti dalla legge, salvo adeguata prova della pretesa e nei limiti applicabili.

Norme richiamate

  • Art. 2697 cod. civ.

    Chi intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi. In materia tributaria, l'amministrazione deve dimostrare gli elementi fondanti della pretesa, non potendo fermarsi alla mera allegazione.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 53

    Per la TOSAP, l'omesso pagamento relativo a un'occupazione temporanea può integrare anche un'ipotesi di omessa o infedele denuncia. La disposizione, però, non prevede una separata sanzione per il solo omesso versamento.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 165

    Sull'importo della tassa dovuta possono essere applicati gli interessi moratori nei limiti previsti dalla legge.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    La norma è richiamata per evidenziare che, diversamente da quanto previsto per alcune imposte erariali, la disciplina TOSAP non contempla una specifica autonoma sanzione per l'omesso versamento.

  • Cass. n. 8136 del 23 maggio 2012

    Conferma che l'onere della prova della pretesa tributaria grava sull'amministrazione.

  • Cass. Sezioni Unite n. 8351 del 17 agosto 1990

    Ribadisce il principio secondo cui l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi del credito tributario azionato.

Massime di principio

  • In ogni controversia tributaria, l'ente impositore deve provare concretamente presupposto, ammontare e riferibilità della pretesa al contribuente; il semplice avviso o la mera allegazione non sono sufficienti.
  • Per le occupazioni temporanee soggette a TOSAP, il pagamento della tassa può valere anche come adempimento dell'obbligo dichiarativo. L'omesso pagamento può quindi essere qualificato come omessa o infedele denuncia, ma non può generare automaticamente una doppia sanzione.
  • Quando una stessa condotta integra sia l'omessa denuncia sia il mancato pagamento, occorre verificare la specifica disciplina applicabile: in assenza di una norma che autorizzi il cumulo, le sanzioni non possono essere sommate.
  • In caso di omesso pagamento TOSAP, la richiesta può comprendere la tassa e gli interessi moratori previsti dalla legge, mentre una distinta sanzione per omesso versamento richiede una base normativa espressa.
  • Il regolamento dell'ente locale non può introdurre o cumulare sanzioni oltre i limiti consentiti dalla legge.

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