Sentenza n. 233/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3752/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3752/2024, limitatamente alla condanna del Comune al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice di spese)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 3752 dell'11 novembre 2024, che aveva annullato gli atti comunali di rigetto dell'istanza di autorizzazione allo scarico e aveva condannato il Comune al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alla statuizione sulle spese e ha chiesto la fissazione di un termine per l'adempimento, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato e depositato nei termini; è stata inoltre provata la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito né ha fornito chiarimenti sull'esecuzione o su eventuali cause estintive o impeditive dell'obbligo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ricevibile e ammissibile, rilevando l'esecutività della sentenza azionata e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Nel merito, ha ritenuto provato l'inadempimento del Comune anche in ragione della mancata costituzione e dell'assenza di giustificazioni. Ha quindi ordinato al Comune di Giarre di dare piena esecuzione alla sentenza n. 3752/2024, pagando gli importi dovuti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Giarre, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli, su richiesta della parte, un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere al pagamento, con oneri a carico dell'amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente. Il dispositivo contiene una contraddizione, poiché indica il Comune di Lipari quale obbligato al pagamento delle spese, mentre la controversia riguarda il Comune di Giarre.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato o delle altre pronunce esecutive.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
È richiamato per affermare l'esecutività del titolo azionato.
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Sono applicati congiuntamente per verificare il rispetto del termine di deposito del ricorso in ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio, successivo alla notificazione del titolo esecutivo, integra il presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è esecutivo, è stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa applicabile.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento oppure allegare e provare fatti estintivi o impeditivi dell'obbligo; la mancata costituzione e l'assenza di chiarimenti, a fronte dell'allegato inadempimento, consentono al giudice di ordinare l'esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'integrale adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di perdurante inottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere individuato in un organo dell'amministrazione inadempiente, con l'obbligo di provvedere entro un ulteriore termine e con gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione.
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