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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del decreto di aggiudicazione prot. n. M_D ARM086 REG2025 0022069del 13 maggio 2025 con il quale l’Aeronautica Militare ha provveduto alla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.lgs 36/2023, dell’appalto per l’affidamento in concessione dei servizi spiaggia e del servizio bar/ristorazione/pizzeria presso il Distaccamento Straordinario A.M. dei “Laghi Alimini” – Otranto (LE), per il periodo dal 2025 al 2028,in favore dell’operatore economico “Michelangelo s.r.l.”; -della comunicazione dell’aggiudicataria prot. n. M_DARM086 REG2025 0006163 del 13 maggio 2025; -del provvedimento di ammissione alla gara ex art.7, Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 del 3 aprile 2025; -ove occorra, della decisione a contrarre prot. n. M_D ARM086 REG2025 0013116 del 4 febbraio 2025 dell’Aeronautica Militare -Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa; -del disciplinare di gara e del capitolato tecnico; -della nota con cui è stata disposto il soccorso istruttorio; -di tutti i verbali della procedura, del verbale n. 1 del 14 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 20 marzo 2025, n. 4 del 3 aprile 2025, n. 5 del 4 aprile 2025,n. 6 del 11 aprile 2025e n. 7 del 30 aprile 2025; della mail del 7 aprile 2025 del Presidente della CGe della mail del 10 aprile 2025 del Responsabile per la Fase di Affidamento, ancorché non conosciute;-ove occorra, di tutti gli atti di indizione della procedura, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati e di tutti gli atti della procedura;-di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, ove nelle more stipulato e previa declaratoria della sua inefficacia; in subordine per equivalente; nonché-per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità del ricorrente a subentrare nell'esecuzione dell''appalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 c.p.a.in via subordinata, per la riedizione della gara. Per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato da Michelangelo S.r.l. il 14 luglio 2025 e depositato il 21 luglio 2025: l’annullamento -della determina prot. n. M_D ARM086 REG2025 0022069 del 13/5/2025l’Aeronautica Militare disponeva l’aggiudicazione della concessione in favore della Michelangelo S.r.l., limitatamente alla parte in cui la Levante S.r.l.s. non è stata esclusa dalla procedura di gara ed è risultata al secondo posto della graduatoria finale; -di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali n.6 dell’11/4/2025 e n. 7 del 30/4/2025, limitatamente nella parte in cui la Levante S.r.l.s. non è stata esclusa dalla procedura di gara ed è risultata al secondo posto della graduatoria finale; -ove occorra, del disciplinare e del capitolato, qualora interpretabili in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso; -per quanto di interesse, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto.

Giustizia amministrativa202500672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una concessione di servizi spiaggia e bar/ristorazione/pizzeria presso una struttura dell'Aeronautica Militare, nonché gli atti della relativa procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione della concessione disposta in favore dell'impresa prima classificata, chiedendo l'annullamento degli atti di gara, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, o in subordine la riedizione della gara. Ha dedotto: 1) la violazione della disciplina sulla white list antimafia, sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, aveva soltanto presentato domanda di iscrizione; 2) la violazione dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 per l'omessa indicazione dei costi aziendali della sicurezza; 3) la nullità o invalidità del contratto di avvalimento stipulato dall'aggiudicataria, ritenuto generico quanto ai requisiti e alle risorse messe a disposizione; 4) la violazione della disciplina sui criteri ambientali minimi, per omessa previsione o dimostrazione del rispetto dei CAM relativamente alla ristorazione e agli arredi; 5) in via subordinata, l'illegittimità dell'intera procedura per la mancata previsione dei CAM nella lex specialis. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, deducendo a sua volta l'illegittima ammissione della seconda classificata per questioni riguardanti costi della manodopera, costi della sicurezza, requisiti e documentazione ambientale.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale applicando il principio della ragione più liquida e ha respinto tutte le censure. Quanto alla white list, ha rilevato che il disciplinare ammetteva, in alternativa all'iscrizione, la tempestiva presentazione della domanda di iscrizione o l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori. Poiché l'aggiudicataria aveva presentato la domanda prima della scadenza, essa non poteva essere esclusa. La domanda di iscrizione è stata ritenuta equipollente all'iscrizione, anche considerando i ritardi degli uffici prefettizi; inoltre, l'Amministrazione aveva attivato la richiesta di informazioni antimafia tramite la BDNA e, decorso il termine previsto senza esiti ostativi, poteva procedere all'aggiudicazione e alla stipula. Quanto ai costi aziendali della sicurezza, il Collegio ha accertato che un errore di configurazione della piattaforma MePA, imputabile alla stazione appaltante, aveva impedito a tutti i concorrenti di inserire correttamente tali valori: uno aveva indicato un valore negativo e l'aggiudicataria zero. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 8/2020, il TAR ha escluso l'automatica espulsione quando l'operatore sia stato oggettivamente impossibilitato a effettuare la dichiarazione corretta per un errore della piattaforma. Quanto all'avvalimento, il contratto è stato ritenuto sufficientemente specifico perché indicava i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, l'organizzazione aziendale, il personale qualificato, l'esperienza nel settore e la messa a disposizione del responsabile della gestione dello stabilimento, oltre alla durata dell'impegno e alla responsabilità solidale. In relazione ai CAM, il TAR ha rilevato che la lex specialis non imponeva una specifica relazione CAM e che, nel complesso, disciplinare e capitolato assicuravano obiettivi di sostenibilità attraverso prescrizioni tecniche e operative. L'aggiudicataria aveva inoltre assunto l'impegno a rispettare i criteri ambientali e aveva proposto misure concrete, quali soluzioni plastic-free e sistemi di raccolta differenziata; l'assenza di una dichiarazione CAM autonoma non costituiva quindi causa di esclusione. Il Collegio ha inoltre escluso che l'omessa certificazione di parità di genere potesse incidere sull'ammissione, poiché la lex specialis non aveva previsto un punteggio premiale e la causa di esclusione relativa al rapporto sulla situazione del personale riguardava procedure PNRR o PNC, estranee alla gara. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale dell'aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo necessario esaminarlo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'aggiudicazione disposta dall'Amministrazione dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

  • art. 187 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento della concessione.

  • art. 1, commi 52, 52-bis e 53, l. 190/2012

    L'iscrizione nella white list riguarda le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e, nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.

    La tempestiva presentazione della domanda di iscrizione alla white list è sufficiente ai fini della partecipazione quando la lex specialis la ammetta espressamente in alternativa all'iscrizione.

  • art. 92 d.lgs. 159/2011

    Decorso il termine previsto dalla richiesta di informazione antimafia senza esiti ostativi, l'Amministrazione può procedere al perfezionamento dell'aggiudicazione e alla stipula, in assenza di provvedimenti impeditivi.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    L'obbligo di indicare i costi aziendali della sicurezza non determina l'esclusione quando l'inserimento corretto sia stato reso materialmente impossibile da un errore di configurazione della piattaforma imputabile alla stazione appaltante e comune a tutti i concorrenti.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Il contratto di avvalimento operativo deve individuare specificamente requisiti e risorse messe a disposizione; tale specificità può risultare dall'interpretazione complessiva del contratto e ricorre quando siano indicate risorse, personale, esperienza, funzioni operative, durata dell'impegno e responsabilità solidale.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dei CAM non impone necessariamente una specifica relazione o dichiarazione autonoma se la lex specialis assicura comunque obiettivi ambientali attraverso prescrizioni tecniche e operative e non prevede tale documento quale requisito di partecipazione o causa di esclusione.

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi, negli avvisi e negli inviti il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

    La certificazione della parità di genere assume rilievo premiale solo se espressamente prevista dalla lex specialis.

  • art. 94, comma 5, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Costituisce causa di esclusione automatica il mancato adempimento dell'obbligo di redazione e pubblicazione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, ma solo nelle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR o PNC.

    La causa di esclusione non è applicabile a una procedura estranea agli investimenti PNRR o PNC.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso incidentale diviene improcedibile quando, a seguito del rigetto del ricorso principale, viene meno l'interesse alla sua decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 122 c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis ammette, in alternativa all'iscrizione nella white list, la tempestiva presentazione della domanda di iscrizione, l'operatore economico non può essere escluso per il solo fatto che l'iscrizione non si sia ancora perfezionata entro il termine di presentazione dell'offerta.
  • L'omessa o irregolare indicazione dei costi aziendali della sicurezza non comporta automaticamente l'esclusione se un errore di configurazione della piattaforma telematica, imputabile alla stazione appaltante e comune a tutti i concorrenti, abbia reso materialmente impossibile l'inserimento corretto del dato.
  • Nell'avvalimento operativo, il requisito di specificità del contratto è soddisfatto quando, attraverso l'interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole, siano individuati i requisiti, le risorse tecnico-organizzative, il personale, l'esperienza e le funzioni concretamente messi a disposizione, nonché la durata dell'impegno e la responsabilità solidale.
  • La mancata produzione di una specifica relazione o dichiarazione sui CAM non giustifica l'esclusione se la lex specialis non la prevede quale requisito o adempimento obbligatorio e disciplina comunque la sostenibilità ambientale mediante prescrizioni tecniche e operative idonee.
  • La certificazione della parità di genere ha valore premiale solo se espressamente prevista dal bando o dagli atti di gara; la relativa causa di esclusione automatica connessa al rapporto sulla situazione del personale opera, nei termini richiamati, per le procedure relative a investimenti PNRR o PNC.
  • Quando il ricorso principale è respinto nel merito, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso incidentale, anche se escludente, applicando il principio della ragione più liquida e rilevando il sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneAvvalimentoCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioEccesso di potereDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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