Ordinanza n. 952/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 22 settembre 2025 della Commissione a ciò preposta, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza facente capo al Ministero dell'Interno; 2) del D.M. del Ministero dell'Interno n. 198 del 30 giugno 2003; 3) se ed in quanto lesivo, del bando pubblicato il 22 aprile 2025 di indizione del concorso pubblico, per l'assunzione di 4617 allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 aprile 2025; 4) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del candidato, oltre al decreto ministeriale sui requisiti, al bando di concorso e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il verbale del 22 settembre 2025 con cui la Commissione competente, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, ha accertato i suoi requisiti psico-fisici nel concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Sono stati inoltre impugnati il D.M. n. 198 del 30 giugno 2003, il bando pubblicato il 22 aprile 2025 e ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia la complessità delle questioni dedotte e richiama gli esiti di una verificazione disposta in altro provvedimento istruttorio. Il TAR rileva inoltre che, allo stato, il ricorrente non ha impugnato la graduatoria finale della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le complesse questioni prospettate richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito e che, nella fase cautelare, il ricorso non presenti un evidente fumus boni iuris, anche alla luce degli esiti della verificazione già disposta. Il giudice ha lasciato impregiudicati gli ulteriori approfondimenti istruttori eventualmente necessari in sede di merito, anche considerando possibili produzioni documentali delle parti nei termini dell'art. 73 c.p.a. Ha inoltre osservato che non risulta impugnata la graduatoria finale della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità del caso e la novità di alcune questioni; la decisione sulle spese della verificazione è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha richiamato i termini per eventuali ulteriori produzioni documentali delle parti nella fase di merito.
D.M. Ministero dell'Interno n. 198 del 30 giugno 2003
Atto regolamentare impugnato, relativo ai requisiti psico-fisici per l'accesso alla procedura concorsuale, senza ulteriore interpretazione esplicitata nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati personali particolari ai fini dell'oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte sono complesse e richiedono approfondimenti propri del giudizio di merito, la tutela cautelare può essere negata qualora il ricorso non presenti un evidente fumus boni iuris, senza anticipare la decisione definitiva né precludere ulteriori approfondimenti istruttori.
- Gli esiti di una verificazione già disposta possono essere considerati nella valutazione cautelare del fumus boni iuris, ferma restando la possibilità di ulteriori accertamenti e produzioni documentali nella fase di merito.
- La mancata impugnazione della graduatoria finale della procedura concorsuale costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della posizione del candidato escluso o non utilmente collocato, pur senza che l'ordinanza enunci una regola definitiva sulla sua incidenza processuale.
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