Cassazione Penale, Sentenza n. 13815/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 9/7/2010 al 10/7/2012 e agli arresti domiciliari fino al 17/7/2013, disposta con ordinanza del Gip del 18/6/2010 per il reato di tentata estorsione pluriaggravata; in sede di merito il Tribunale di Napoli ha poi assolto l'istante con sentenza del 9/3/2016 (resa irrevocabile il 6/11/2016) perché il fatto non sussiste. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo che l'istante avesse contribuito con colpa grave a trarre in inganno l'autorità (valutando intercettazioni, la sua presenza nella vicenda e il silenzio durante l'interrogatorio di garanzia)
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice della riparazione deve procedere in autonomia rispetto al giudizio penale, che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può rilevare come comportamento ostativo (anche in considerazione della modifica normativa richiamata), e che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato e confrontato le risultanze utilizzate con le emergenze della sentenza assolutoria; inoltre ha applicato il criterio di "resistenza" e ritenuto che, anche escludendo il silenzio, gli altri elementi indicati non sono stati sufficientemente valorizzati per escludere il diritto all'indennizzo
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento di impugnazione per nullità per violazione o erronea applicazione di norme di diritto; motivo invocato dal ricorrente in cassazione
art. 314 cod. proc. pen.
Norma rilevante in materia di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama la modifica intervenuta con il d.lgs. 8/11/2021 n.188 che esclude che l'esercizio della facoltà di non rispondere rilevi quale comportamento ostativo al diritto alla riparazione
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla corretta applicazione delle norme procedurali in tema di custodia cautelare e valutazione del comportamento dell'indagato
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la facoltà dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere; la Corte precisa che tale esercizio non può costituire di per sé elemento ostativo alla riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 (modifica art. 314)
La modifica normativa è richiamata per affermare che il diritto al silenzio non può più essere valutato come comportamento che impedisca il riconoscimento dell'indennizzo
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione deve svolgere un accertamento autonomo rispetto al giudizio penale, valutando ex ante se la condotta dell'interessato abbia effettivamente causato o contribuito con dolo o colpa grave alla detenzione
- L'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato non può essere assunto di per sé come comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo (soprattutto alla luce delle modifiche normative richiamate)
- Se la decisione di rigetto della riparazione si fonda anche su un elemento viziato (es. uso del silenzio), la Corte di cassazione deve applicare il criterio di 'resistenza' per verificare se gli altri elementi presenti siano comunque sufficienti a sostenere la decisione
- Il giudice della riparazione deve confrontare espressamente le affermazioni e le risultanze emerse nel processo di cognizione, compresi elementi che hanno portato all'assoluzione, e motivare perché tali elementi non incidono sul diritto all'indennizzo
- La semplice partecipazione o interesse del ricorrente ai fatti che hanno fatto sorgere sospetti non è automaticamente idonea a escludere il diritto alla riparazione se non adeguatamente provata la sua concorsualità con dolo o colpa grave nella produzione dell'errore investigativo
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