Cassazione Penale, Sentenza n. 2268/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Natale impugna l'ordinanza del Tribunale di Catania che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto del G.I.P., gli aveva applicato la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio di dirigente medico e l'interdizione dalla partecipazione a procedure concorsuali per sei mesi. Il provvedimento cautelare si fondava sul pericolo di reiterazione del reato di falso ideologico connesso all'alterazione delle votazioni e alla falsificazione dei verbali in un concorso per posti di dirigente medico di nefrologia. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) il Tribunale avrebbe sindacato illegittimamente il merito dell'ordinanza del G.I.P.; (2) l'atto di appello del P.M. sarebbe inammissibile per introdurre presunti "motivi nuovi" (una vicenda concorsuale anteriore) e per mancata motivazione su questo punto; (3) violazione di legge rispetto alla sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 247 lett. c), contestando che i fatti risalirebbero a circa due anni prima).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) il Tribunale, investito dall'appello ex art. 310 c.p.p., poteva sindacare nel merito l'ordinanza del G.I.P.; (2) l'atto di appello del P.M. non introduceva un provvedimento più afflittivo rispetto alla domanda originaria e il "motivo nuovo" era in realtà un elemento già richiamato nella richiesta iniziale del P.M. a supporto del pericolo di reiterazione; (3) era provata la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, anche in considerazione di intercettazioni che indicavano una prassi consolidata di spartizione dei posti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; richiamata per definire i limiti entro cui il ricorrente ha articolato le censure.
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello del Pubblico Ministero contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari; la Corte conferma che il giudice d'appello cautelare può sindacare nel merito l'ordinanza del G.I.P. nei limiti dei motivi di gravame.
art. 247 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere di provare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse adeguatamente provato dagli atti d'indagine.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul pericolo di reiterazione quale requisito per le misure cautelari personali; la Corte ribadisce che l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni ma una valutazione prognostica sul rischio di recidiva, fondata su elementi fattuali.
art. 23 comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in L. 176/2020)
Norma richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale del ricorso; la trattazione orale è stata ammessa su istanza della difesa.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello cautelare, anche quando investito dell'appello del Pubblico Ministero, può sindacare nel merito l'ordinanza del G.I.P., nei limiti dei motivi di gravame e dei punti ad essi connessi.
- Un argomento indicato dall'organo inquirente nell'originaria richiesta di misura, anche se non formalmente precipitat o in una specifica contestazione, può essere richiamato a supporto dell'appello e non è necessariamente "motivo nuovo" che renda l'appello inammissibile.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, ai fini delle misure cautelari personali, non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti di commissione del reato, ma una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, elementi fattuali (es. intercettazioni), personalità del soggetto e contesto socio-ambientale; con più distanza temporale dai fatti, la valutazione deve essere più approfondita.
- In presenza di elementi indiziari che evidenziano una prassi consolidata o ripetuta (es. intercettazioni che indicano spartizione di posti nei concorsi), il giudice è più propenso a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione e, dunque, a confermare misure cautelari anche non personali di massima intensità.
- Nel contestare la motivazione del giudice cautelare occorre un effettivo confronto giuridico e probatorio con gli argomenti esposti nella decisione: censure generiche o prive di richiamo normativo/giurisprudenziale solido rischiano di essere ritenute manifestamente infondate.
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