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Ordinanza

Ordinanza n. 6845/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità della Commissione attitudinale presso il Servizio di Psicologia 1^ Divisione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità, di cui al provvedimento del 4 settembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso per l’assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato” ed esclusa dal concorso, ai sensi dell’art. 24 del D.M. 9 settembre 2022 n. 168; 2) gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione attitudinale e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, tra cui in particolare il verbale datato 4 settembre 2025 recante la valutazione attitudinale effettuata dalla predetta Commissione, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; 3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, l’art. 15, comma 4, del bando di concorso; 4) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le modalità per l’espletamento degli accertamenti attitudinali e dei relativi allegati; 5) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 14 gennaio 2025: 1) il decreto del 19 dicembre 2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; 2) la graduatoria di merito della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202513962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché successiva graduatoria finale nella parte pregiudizievole per la ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione attitudinale del Ministero dell'Interno che, in data 4 settembre 2025, l'aveva dichiarata non idonea ed esclusa dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. Ha contestato anche gli atti e i verbali posti a fondamento della valutazione, nonché, ove interpretati in senso sfavorevole, il bando e le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea. In seguito, con motivi aggiunti, ha impugnato il decreto del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria finale e la graduatoria stessa, chiedendo cautelarmente l'ammissione al corso di formazione. Il TAR, con precedente ordinanza cautelare, aveva già ravvisato profili di fumus boni iuris e ordinato il riesame; all'esito del riesame l'amministrazione aveva dichiarato la ricorrente idonea. Con successivo decreto cautelare era stata quindi ammessa, anche in soprannumero e con riserva, al corso di formazione.

La decisione

Il TAR conferma in sede collegiale l'ammissione della ricorrente al corso di formazione già disposta con decreto cautelare presidenziale, corso che risulta in svolgimento. Non definisce nel merito le censure contro il giudizio originario di non idoneità né quelle contro la graduatoria. Per esigenze di concentrazione processuale ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno del sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei. Assegna trenta giorni per la pubblicazione e ulteriori dieci giorni per il deposito della documentazione comprovante l'adempimento. Ordina inoltre all'amministrazione di depositare entro l'udienza di merito gli eventuali provvedimenti medio tempore adottati sulla posizione della ricorrente, inclusi quelli relativi all'inserimento in graduatoria o all'ammissione a pieno titolo al corso. Fissa l'udienza pubblica per il 15 dicembre 2026 e compensa integralmente le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 24 D.M. 9 settembre 2022, n. 168

    È indicato quale base normativa dell'esclusione dal concorso per non idoneità attitudinale.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare monocratica proposta con i motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando una controversia concorsuale coinvolge una graduatoria finale e un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.
  • L'ammissione cautelare a un corso di formazione già disposta con decreto monocratico può essere confermata dal collegio quando permangono le esigenze cautelari e la partecipazione al corso è già iniziata, ferma restando la riserva sull'esito del giudizio di merito.
  • In una controversia concorsuale ancora non definita nel merito, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare gli atti sopravvenuti relativi alla posizione del ricorrente, soprattutto quando tali atti possano determinare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàAppelloIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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