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Sentenza

Sentenza del 14/01/2021 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda due cartelle di pagamento emesse a carico della s.r.l. con sede in provincia di Treviso e notificate anche alla S.p.a. xxxxx (incorporante) che ha ricevuto le cartelle in qualità di coobbligata dopo aver incorporato la s.r.l.. In primo grado la contribuente aveva visto accolto il ricorso perché le cartelle erano state emesse/recapitate da un concessionario con ambito territoriale provincia di Treviso mentre la contribuente aveva domicilio fiscale nella provincia di Vicenza, deducendo dunque incompetenza territoriale del concessionario. In appello l'Agenzia ha eccepito che, a seguito delle riforme (d.l. 30/9/2005 n.203 conv. L. 248/2005 e disposizioni successive), la riscossione è organizzata a livello nazionale e le funzioni sono attribuite all'Agenzia delle Entrate (poi Agenzia delle Entrate-Riscossione); pertanto la contestazione della competenza territoriale è priva di efficacia. Ha inoltre sostenuto che la iscrizione a ruolo è stata correttamente eseguita a carico dell'obbligato principale e che la notifica al coobbligato non richiede l'emissione di un ruolo distinto, evitandosi così duplicazioni e preservando l'estinzione dell'obbligazione in caso di pagamento da parte di un coobbligato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che dalla soppressione del sistema di concessione (a decorrere dal 1 ottobre 2006) e dalle successive disposizioni (con coinvolgimento di Equitalia fino al 1 luglio 2017 e ora dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione) l'attività di esazione ha valenza nazionale, rendendo infondata l'eccezione di incompetenza territoriale fondata sull'ambito operativo del concessionario. Per tali ragioni le cartelle sono state ritenute valide. Le spese di lite sono state compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio a causa della mancata costituzione della contribuente e delle decisioni divergenti.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge n. 248/2005

    La riforma ha modificato il sistema della riscossione, introducendo elementi che hanno portato a una gestione differente rispetto al precedente affidamento in concessione; è richiamata per spiegare il cambiamento dell'assetto della riscossione e la riduzione del rilievo dell'ambito territoriale del concessionario.

  • Soppressione del sistema di affidamento in concessione e attribuzione delle funzioni di riscossione all'Agenzia delle Entrate (effetto dal 1 ottobre 2006)

    La soppressione del sistema in concessione ha determinato la concentrazione della funzione di riscossione a livello nazionale, con conseguente scarsa rilevanza delle precedenti autonome competenze territoriali dei concessionari.

  • Decreto-legge n. 193/2016 (e disposizioni successive) - istituzione/organizzazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Indica la fase recente di riorganizzazione in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta l'ente centrale per l'esazione nazionale (dopo la fase in cui Equitalia ha svolto il servizio), rafforzando il principio di esazione unica nazionale.

Massime di principio

  • Dopo le riforme citate, l'eccezione di incompetenza territoriale fondata sull'ambito operativo del concessionario è in genere inadeguata: la riscossione ha carattere nazionale e la contestazione deve considerare l'attuale assetto organizzativo (Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate-Riscossione).
  • La cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo disposta dall'Agenzia delle Entrate è valida anche se la notifica raggiunge coobbligati con domicilio fiscale in altra provincia; non è necessario emettere un ruolo distinto per ciascun coobbligato (ciò eviterebbe duplicazioni e problemi di estinzione dell'obbligazione).
  • Se si intende contestare la competenza/validità della cartella, verificare prima la normativa e l'assetto organizzativo vigente al momento dell'iscrizione a ruolo: le eccezioni basate su precedenti regimi di concessione difficilmente avranno successo dopo le riforme.
  • Il pagamento da parte di uno dei coobbligati estingue l'obbligazione principale, dunque la duplicazione di ruoli può creare problemi pratici ed è generalmente evitata dall'Amministrazione.
  • Verificare sempre eventuali eccezioni territoriali o speciali (es. specifiche disposizioni regionali o per la Sicilia menzionata nel testo): in presenza di norme speciali l'interpretazione nazionale potrebbe non essere automaticamente applicabile.
  • In caso di contestazione formale, produrre documentazione sul domicilio fiscale, sull'autore dell'iscrizione a ruolo e sulle modalità di notifica; le difese procedurali devono essere ancorate alla normativa vigente, non a criteri territoriali obsoleti.

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