Sentenza n. 426/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, prot. -OMISSIS-REG -OMISSIS-, datato 23 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il transito dell’istante nel personale civile, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- -OMISSIS-(LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- -OMISSIS-(LT); del pedissequo Verbale della riunione del 22 ottobre 2025 con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- -OMISSIS-(LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- -OMISSIS-(LT), nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto, con espressa riserva (in altro giudizio) al risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di transito nel personale civile e verbale presupposto, limitatamente all'assegnazione della sede di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui era stato disposto il suo transito nel personale civile, limitatamente alla sede di servizio assegnata, nonché il verbale della riunione amministrativa presupposta e gli ulteriori atti connessi. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso il provvedimento ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione.
La decisione
A seguito dell'ordinanza cautelare n. 49/2026, il Ministero ha proceduto al riesame e ha depositato la relazione relativa all'esito, invitando il ricorrente a presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e la contestuale assunzione in servizio presso una diversa sede. Poiché il ricorrente ha dichiarato in udienza che il proprio interesse era stato integralmente soddisfatto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base del criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente mediante un nuovo riesame e l'adozione di una misura concretamente satisfattiva.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa l'integrale soddisfazione del proprio interesse, corroborata dagli atti amministrativi sopravvenuti, consente al giudice di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile della controversia alla luce della condotta amministrativa e dell'intervento satisfattivo successivo al ricorso.
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