Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, prot. -OMISSIS-REG -OMISSIS-, datato 23 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il transito dell’istante nel personale civile, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- -OMISSIS-(LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- -OMISSIS-(LT); del pedissequo Verbale della riunione del 22 ottobre 2025 con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in -OMISSIS- -OMISSIS-(LT) presso la 4° Brigata Tlc e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo di -OMISSIS- -OMISSIS-(LT), nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto, con espressa riserva (in altro giudizio) al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di transito nel personale civile e verbale presupposto, limitatamente all'assegnazione della sede di servizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui era stato disposto il suo transito nel personale civile, limitatamente alla sede di servizio assegnata, nonché il verbale della riunione amministrativa presupposta e gli ulteriori atti connessi. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso il provvedimento ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione.

La decisione

A seguito dell'ordinanza cautelare n. 49/2026, il Ministero ha proceduto al riesame e ha depositato la relazione relativa all'esito, invitando il ricorrente a presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e la contestuale assunzione in servizio presso una diversa sede. Poiché il ricorrente ha dichiarato in udienza che il proprio interesse era stato integralmente soddisfatto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base del criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente mediante un nuovo riesame e l'adozione di una misura concretamente satisfattiva.
  • La dichiarazione della parte ricorrente circa l'integrale soddisfazione del proprio interesse, corroborata dagli atti amministrativi sopravvenuti, consente al giudice di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile della controversia alla luce della condotta amministrativa e dell'intervento satisfattivo successivo al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.