Sentenza n. 16755/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del silenzio/rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva emanato il provvedimento richiesto e che questo soddisfaceva integralmente l'interesse ostensivo della ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, avuto riguardo alle particolarità della vicenda.
Atto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti presentata il 26 maggio 2026 alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego asseritamente formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti del 26 maggio 2026. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha depositato il provvedimento di riscontro dell'istanza; la ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta l'esigenza conoscitiva posta a fondamento della domanda e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
l'istanza di accesso agli atti
Il testo non cita né applica specifiche disposizioni della legge sul procedimento amministrativo; menziona soltanto l'istanza di accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
La disposizione è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003 a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta emanazione del provvedimento di riscontro e la piena soddisfazione dell'interesse conoscitivo dedotto nel giudizio di accesso comportano la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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