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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31537/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omessa traduzione integrale degli atti processuali in una lingua conosciuta dall'imputato (presumibilmente l'arabo) e mancata nomina di un interprete di lingua araba, in violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.; si deduce che l'imputato non comprende l'italiano e quindi sarebbe stato pregiudicato nella difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancanza di traduzione e di interprete costituisca una nullità a regime intermedio soggetta a termini di decadenza e a sanatorie (art. 184, art. 183) e che tali eccezioni non erano state tempestivamente sollevate nelle fasi precedenti né in appello. Quanto alla mancata traduzione della sentenza di appello, la Corte ha osservato che, in assenza di elementi specifici di pregiudizio alla difesa, l'omessa traduzione non è di per sé causa di nullità idonea a fondare il ricorso per cassazione, anche alla luce della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. (legge 23/6/2017, n.103) che ha limitato la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma penale che disciplina il reato di evasione, per il quale l'imputato è stato condannato nelle precedenti fasi.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    commi 1, 2 e 4 menzionati

    Regola il diritto dell'imputato all'interpretazione e alla traduzione degli atti; la sua violazione è qualificata come nullità a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta a termini di decadenza.

  • D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32

    attuazione della direttiva 2010/64/UE

    Ha recepito la direttiva UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, confermando il regime di nullità e i limiti alla deducibilità.

  • art. 184, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria speciale che può operare per alcune nullità se non tempestivamente dedotte.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Prevede le sanatorie generali applicabili alle nullità processuali non sollevate nei termini.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce le regole di deducibilità dei motivi e delle nullità processuali.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Definisce i termini di rilevabilità delle nullità e le condizioni per la loro deduzione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    modificato dalla legge 23/6/2017, n.103

    Dopo la modifica, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione; ciò incide sulla valutazione del pregiudizio derivante dalla mancata traduzione della sentenza, rendendola non automaticamente idonea a fondare il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata traduzione degli atti o la mancata nomina di interprete costituiscono nullità intermedie soggette a termini di decadenza: devono essere dedotte tempestivamente nelle fasi processuali o si sanano.
  • Se la difesa non eccepisce l'assenza di interprete/traduzione nelle fasi di merito o in appello, la questione è in linea di massima preclusa in cassazione.
  • La mancata traduzione della sentenza di appello non integra di per sé un vizio idoneo a fondare la cassazione, salvo dimostrazione specifica di pregiudizio concreto alla difesa.
  • La disciplina di recepimento della direttiva UE (D.Lgs. n.32/2014) conferma il principio del diritto all'assistenza linguistica, ma la tutela concreta dipende anche dalla tempestività delle eccezioni e dalle sanatorie del processo penale italiano.
  • Dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. (legge n.103/2017), l'imputato ha capacità ridotta di proporre personalmente impugnazioni in Cassazione, limitando l'efficacia di doglianze basate esclusivamente sull'omessa traduzione della sentenza.

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