Ordinanza n. 3602/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 10 ottobre 2026, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 10 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato in relazione a una condanna per lesioni personali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell’istanza cautelare ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza e dalla conseguente impossibilità di esercitare pienamente i diritti civili e politici connessi allo status civitatis. Il giudice ha inoltre valutato il fumus boni iuris con riferimento alla legittimità del diniego, rilevando che il provvedimento appare fondato sulla condanna del ricorrente per lesioni personali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora e, inoltre, per carenza del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha ritenuto che il mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non determini un pregiudizio di gravità e irreparabilità tali da impedire l’esame della controversia nel merito. Gli eventuali diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nell’art. 2 del d.lgs. n. 286/1998; i diritti politici, riferiti all’elettorato, non presentano una frequenza di esercizio tale da rendere irreparabile l’attesa della decisione di merito; il diniego non impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’esercizio della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né la permanenza in Italia sulla base di altro idoneo titolo di soggiorno, posseduto dal ricorrente. Quanto al fumus, dagli elementi acquisiti non emerge una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, poiché il diniego appare correttamente fondato sulla condanna per lesioni personali. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza è stata presentata sulla base di tale disposizione; il giudice ha esaminato in sede cautelare il diniego ministeriale adottato nell’ambito della relativa procedura.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare e dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento della tutela costituzionale dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuta non compromessa dal diniego di cittadinanza.
art. 32 Cost.
Richiamato insieme all’art. 2 Cost. quale disposizione che assicura tutela costituzionale ai diritti inviolabili.
art. 2 d.lgs. 286/1998
Richiamato per evidenziare che i diritti fondamentali dello straniero ricevono tutela anche nell’ordinamento dell’immigrazione, indipendentemente dall’acquisizione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di concessione della cittadinanza italiana non determina di regola un pregiudizio grave e irreparabile quando lo straniero conserva la tutela dei diritti fondamentali, può svolgere attività lavorativa e godere della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e dispone di un diverso titolo idoneo di soggiorno.
- La limitazione dei diritti politici conseguente al mancato acquisto della cittadinanza, riferita in particolare al diritto di elettorato, non integra per sé un periculum in mora grave e irreparabile quando la frequenza dell’esercizio di tali diritti consente il compiuto esame della controversia nella fase di merito.
- Ai fini della sospensione cautelare di un diniego di cittadinanza, il fumus boni iuris difetta quando, sulla base degli elementi acquisiti, il provvedimento appare correttamente fondato su una condanna penale per lesioni personali e non emergono elementi idonei a prevedere ragionevolmente l’accoglimento del ricorso.
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