Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3529/2026 - Napoli, Sezione 2

per la declaratoria: a) dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Frattamaggiore sull’atto stragiudiziale dei ricorrenti del 5/8/2024 (prot. n. 21207 del 6/8/2024), di invito e diffida ad esercitare i poteri repressivi e sanzionatori di opere edili, realizzate in carenza di titolo e in totale difformità dai titoli rilasciati, al fabbricato in corso di costruzione in Frattamaggiore, alla Via Riscatto n. 33, di proprietà della Immobiliare La Cittadella S.r.l.; b) dell’obbligo del Comune di Frattamaggiore di concludere il procedimento avviato con la diffida del 5/8/2024 (prot. n. 21207 del 6/8/2024), adottando il provvedimento finale espresso di accoglimento dell’istanza e procedendo alla repressione degli abusi edilizi entro il termine che codesto T.A.R. vorrà all’uopo fissare al Comune, con nomina sin d’ora di Commissario ad acta affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202405093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza relativa alla liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza sull'inerzia comunale nella repressione di abusi edilizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privati interessati)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio instaurato da due privati contro il Comune di Frattamaggiore e la società proprietaria dell'immobile, era stata accertata l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'istanza di esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia ed era stato nominato un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Comune non ha eseguito spontaneamente il pagamento del compenso nel termine assegnato, determinando l'insediamento del commissario. Il commissario ha quindi chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta, consistente nell'impulso agli accertamenti urbanistico-edilizi, nell'avvio del procedimento, nell'esame delle controdeduzioni e integrazioni della parte privata e nell'adozione di un'ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR accoglie l'istanza di liquidazione e determina in Euro 970,42 il compenso spettante al commissario ad acta. Il Collegio esclude l'applicazione del sistema delle vacazioni, ritenendolo residuale dopo l'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Considera applicabile al commissario, quale ausiliario del giudice, la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia e dei relativi parametri per la liquidazione delle prestazioni tecniche, in ragione della natura, complessità e durata dell'attività svolta. Per le attività riconducibili all'art. 12 del D.M. 30 maggio 2002, applica il massimo previsto dalla disposizione, pari a Euro 970,42, ponendo integralmente il compenso a carico del Comune inadempiente, la cui inerzia aveva reso necessario l'insediamento del commissario e l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Norme richiamate

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    Determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia

    I parametri sostituiscono il sistema tariffario e hanno valore orientativo; il compenso deve corrispondere alla prestazione effettivamente resa, senza automatica applicazione del sistema delle vacazioni.

  • art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

    Costituisce la base normativa del regolamento sui parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 1 D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    Rilevano l'eliminazione delle spese generali forfettarie, l'esclusione di oneri e contributi dal compenso, il carattere omnicomprensivo e la necessità di considerare l'effettività della prestazione.

  • art. 12 D.M. 30 maggio 2002

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

    La disposizione è utilizzata come parametro per liquidare il compenso relativo all'attività tecnica svolta dal commissario ad acta, applicando il valore massimo ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione.

  • D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352

    Le tabelle sono richiamate, insieme alla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia, per la liquidazione delle spettanze degli ausiliari nominati dal giudice.

  • L. 31 luglio 1980, n. 319

    La disciplina è richiamata esclusivamente per l'eccezione relativa all'art. 4, nel quadro dell'abrogazione della restante normativa sulle vacazioni.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta, in quanto ausiliario del giudice incaricato di esercitare poteri sostitutivi per l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività effettivamente svolta.
  • La liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere effettuata secondo la disciplina degli ausiliari del giudice e i parametri applicabili alle prestazioni tecniche, tenendo conto della natura, della complessità, della durata e della qualità dell'attività espletata.
  • Il sistema delle vacazioni ha carattere residuale e non si applica quando la prestazione del commissario ad acta è riconducibile a una specifica voce parametrica prevista per le perizie o consulenze tecniche.
  • I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi hanno natura orientativa e consentono al giudice di determinare equitativamente l'importo dovuto in relazione alla prestazione concreta, anche mediante applicazione del valore massimo previsto dalla voce pertinente.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente quando la sua inerzia ha reso necessario l'insediamento del commissario e l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.