Cassazione Penale, Sentenza n. 24528/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso sul motivo relativo alla remissione tacita di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta mancanza della necessaria condizione di procedibilità, ossia la querela. Non risultano esaminati ulteriori profili decisori nel testo disponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Campobasso che lo aveva ritenuto responsabile del reato di percosse e condannato alla multa di euro 1.000. L'atto era stato formalmente proposto come appello, ma il Tribunale di Campobasso ha correttamente riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte. Tra i motivi di ricorso, è stato ritenuto fondato quello relativo all'intervenuta remissione tacita di querela, dedotta dall'assenza del querelante all'udienza del 8 aprile 2024 nonostante la citazione come testimone con espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione. In tale condotta è stata ravvisata una volontà concludente di rimettere la querela, ai sensi dell'art. 152, comma 3, n. 1, c.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000
richiamato per affermare l'impugnabilità della sentenza del giudice di pace e la corretta conversione dell'appello in ricorso per cassazione
art. 152, comma 3, n. 1, c.p.
richiamato come base normativa della remissione tacita di querela desumibile da facta concludentia, secondo una fattispecie tipizzata dal legislatore
art. 1, comma 1, lett. h, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
indicato come fonte della modifica introduttiva della remissione tacita di querela, in vigore dal 30 dicembre 2022
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati perseguibili a querela, la mancata comparizione della persona offesa all'udienza, quando accompagnata da citazione come testimone con espresso avvertimento sulle conseguenze della condotta inerte, può integrare remissione tacita di querela se il quadro fattuale consente di desumerne una volontà inequivoca in tal senso.
- La remissione tacita di querela opera come causa di sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- Quando un'impugnazione proposta avverso la sentenza del giudice di pace non è appellabile, il giudice dell'impugnazione deve valorizzare la volontà impugnatoria e riqualificare l'atto nel mezzo effettivamente esperibile, trasmettendo gli atti al giudice competente.
- Per la configurabilità della remissione tacita, non è necessario un atto espresso: possono essere sufficienti comportamenti concludenti tipizzati dalla legge, purché idonei a manifestare in modo univoco la volontà della persona offesa di rinunciare alla querela.
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