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Sentenza

Sentenza del 18/06/2019 n. 16261 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il diniego parziale del rimborso di 6.432,15 euro, relativo ad accise sull'energia elettrica versate in eccedenza. L'Amministrazione aveva ritenuto tardiva la richiesta, presentata il 12 febbraio 2010, considerando come decorrenza del termine biennale di decadenza la data del 12 febbraio 2007, quando era stata presentata la dichiarazione annuale relativa al 2006. La ricorrente sosteneva invece che, nel sistema delle rate di acconto e dei conguagli, il credito non costituisse un pagamento indebito immediatamente esigibile, poiché doveva essere utilizzato in compensazione con i successivi versamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Ha stabilito che il saldo creditorio maturato con una dichiarazione annuale, se destinato per legge alla detrazione dai successivi acconti, non è immediatamente reclamabile come rimborso. Il termine biennale di decadenza decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale, coincidente con la chiusura del rapporto tributario, e non dalla dichiarazione nella quale il credito era inizialmente emerso. Nel caso concreto, la richiesta del 12 febbraio 2010 non era quindi tardiva. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per l'oscillazione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), art. 14, comma 2

    L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.

    Il termine biennale si applica al rimborso dell'accisa indebitamente pagata, ma, nel sistema delle accise sull'energia elettrica con acconti e conguagli, il pagamento diventa effettivamente indebito e rimborsabile solo alla chiusura del rapporto, quando il credito non può più essere utilizzato in compensazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), art. 26, comma 8

    L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali... Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto... con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo.

    Le rate mensili sono acconti relativi a un unico debito d'imposta annuale e non pagamenti autonomi. Il credito risultante dal conguaglio deve essere considerato nel contesto unitario del rapporto tributario.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), art. 56, comma 1

    Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

    L'eccedenza versata deve essere utilizzata in detrazione dai successivi acconti. Finché il rapporto tributario è in corso, tale eccedenza non costituisce necessariamente un pagamento indebito immediatamente rimborsabile.

  • Codice civile, art. 1823

    La Corte richiama il conto corrente ordinario come analogia: il saldo può essere esigibile alla chiusura del rapporto, così come il credito d'accisa diventa definitivamente rimborsabile alla chiusura del rapporto tributario.

  • Codice civile, artt. 2033 e 2041

    Richiamati dalla società ricorrente in relazione alla restituzione dell'indebito e al divieto di arricchimento senza causa, ma non posti dalla Corte a fondamento principale della decisione.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene versato mediante acconti periodici e conguaglio annuale, le singole rate possono costituire modalità di adempimento di un unico rapporto d'imposta, anziché pagamenti autonomi.
  • Se un'eccedenza deve essere utilizzata per legge in compensazione con versamenti successivi, il termine per chiedere il rimborso può decorrere dalla chiusura del rapporto tributario, quando il credito diventa definitivamente inutilizzabile in compensazione.
  • Per verificare la tempestività di una richiesta di rimborso occorre individuare il momento in cui il credito è diventato effettivamente esigibile, non necessariamente la prima dichiarazione nella quale l'eccedenza è stata indicata.
  • La regola non va applicata automaticamente a ogni rimborso fiscale: è necessario esaminare la disciplina specifica del tributo, il meccanismo di compensazione previsto dalla legge e l'eventuale cessazione o chiusura del rapporto.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è prudente presentare la richiesta di rimborso entro il termine più restrittivo possibile, documentando comunque la data di chiusura del rapporto e l'impossibilità di compensare ulteriormente il credito.

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