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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29506/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 1999-2003, con cui l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, valorizzando in particolare l’acquisto di un immobile per circa 500.000 euro oltre IVA nel 2003. Il contribuente aveva contestato l’accertamento sostenendo di avere disponibilità economiche idonee a giustificare la spesa, richiamando varie circostanze: compensazione parziale del prezzo con un proprio credito verso i venditori, prelievi da conto corrente cointestato con il coniuge, un contributo regionale percepito dall’impresa familiare e accordi con il coniuge per l’acquisto di metà della casa e il pagamento rateale. In sede di rinvio, la CTR ha ritenuto provata solo l’esistenza dell’accollo di circa 25.000 euro di mutuo, escluso il resto delle giustificazioni. Il ricorrente ha quindi proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, lamentando che il giudice di rinvio non avrebbe analizzato specificamente ciascuna prova documentale secondo il dictum rescindente; 2) violazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973, assumendo che la prova contraria richiesta dal giudice di merito fosse eccessivamente rigorosa rispetto alla presunzione semplice posta dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era meramente apparente né tale da scendere sotto il minimo costituzionale, perché consentiva di comprendere che la CTR aveva reputato non adeguatamente provate le giustificazioni addotte dal contribuente, salvo l’unica posta certa rappresentata dall’accollo del mutuo risultante dal rogito. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che, nei casi di accertamento sintetico, l’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da rendere oggettivamente plausibile che tali redditi abbiano finanziato le spese contestate. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    In tema di accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione di maggior reddito solo dimostrando con idonea documentazione che la spesa è stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, dovendo risultare anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso; non basta la mera allegazione di disponibilità economica.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve esporre la concisa ma sufficiente motivazione della decisione; il vizio sussiste solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.

  • c.p.c., art. 132

    La motivazione è nulla se non consente di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, restando al di sotto del minimo costituzionale.

  • disp. att. c.p.c., art. 118

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione.

  • c.p.c., art. 360

    primo comma, n. 3; primo comma, n. 4

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza costituisce obbligo costituzionale e integra il parametro del sindacato sulla validità della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sulla validità dell’accertamento sintetico, il contribuente deve fornire prova documentale non solo dell’esistenza di redditi alternativi esenti o assoggettati a ritenuta, ma anche della loro entità e della durata del possesso, in modo da rendere oggettivamente plausibile la loro destinazione alla copertura delle spese contestate.
  • L’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 non è superato dalla mera allegazione di una generica disponibilità di somme o di circostanze congetturali: occorre una prova documentale idonea a collegare temporalmente e quantitativamente le risorse disponibili agli incrementi patrimoniali contestati.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere il percorso logico del giudice; non è invece nulla se, pur sintetica o lacunosa, rende percepibile la ragione decisoria e il fondamento della valutazione delle prove.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può ritenere provata solo una parte delle giustificazioni del contribuente se le altre non siano sorrette da idonea documentazione.
  • In tema di accertamento sintetico, la prova contraria deve riguardare fatti oggettivi e verificabili, non essendo sufficiente una ricostruzione meramente plausibile o congetturale dell’origine della provvista.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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