Sentenza del 16/09/2016 n. 18205 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Definizione automatica delle liti relative agli anni 1990, 1991 e 1992 ex art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità all'IVA - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte IRPEF e IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 per i soggetti colpiti dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. L'Agenzia aveva opposto un diniego tacito e i giudici di merito avevano ritenuto tardiva l'istanza, presentata il 23 dicembre 2008. La Corte di cassazione ha esaminato anche la questione se l'agevolazione potesse applicarsi ai contribuenti che avevano già integralmente pagato le imposte e se potesse riguardare l'IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente alle imposte diverse dall'IVA e ha riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle somme versate, ritenendo applicabile il termine biennale decorrente dal 1° marzo 2008, introdotto dalla legge n. 31 del 2008 e richiamato dalla legge n. 190 del 2014. Ha invece escluso il rimborso dell'IVA, poiché l'agevolazione nazionale contrasta con il diritto dell'Unione europea: la riduzione del 90% non rispetta il principio di neutralità fiscale e non garantisce la riscossione integrale dell'IVA. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, che sosteneva l'esclusione dei contribuenti che avevano già pagato integralmente. La sentenza di merito è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Prevede, per i soggetti colpiti dal sisma nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, una definizione agevolata delle imposte relative agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante pagamento del 10% o rimborso del 90% delle somme già versate.
La norma è stata interpretata come applicabile anche ai contribuenti che avevano già integralmente pagato le imposte, per evitare una disparità di trattamento rispetto a chi non aveva ancora pagato. Tuttavia, non è applicabile all'IVA per contrasto con il diritto dell'Unione europea.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Il termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso.
Per questa fattispecie il termine è stato calcolato dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, ossia dal 1° marzo 2008, rendendo tempestiva l'istanza presentata il 23 dicembre 2008.
Legge n. 31 del 2008, art. 36-bis
Riapertura dei termini per la definizione agevolata.
La disposizione ha consentito di considerare nuovamente aperto il termine per accedere all'agevolazione, con decorrenza dal 1° marzo 2008.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
Riconosce il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al 10%, subordinatamente alla presentazione dell'istanza nel termine previsto.
La norma ha confermato il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma, escludendo però l'applicazione immediata dell'agevolazione alle attività d'impresa per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Gli artt. 2 e 22 ostano a una riduzione del 90% dell'IVA dovuta e al rimborso proporzionale delle somme già versate quando ciò compromette la neutralità fiscale e la riscossione integrale dell'imposta.
Il diritto nazionale non può introdurre condoni o riduzioni dell'IVA incompatibili con l'obbligo di riscossione effettiva e uniforme dell'imposta armonizzata.
Art. 3 della Costituzione
Principio di uguaglianza.
È stato utilizzato per giustificare l'estensione del beneficio anche a chi aveva già pagato integralmente, evitando di penalizzare il contribuente diligente rispetto a quello inadempiente.
Art. 384 c.p.c.
Potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione e decidere nel merito nei casi consentiti.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata quanto all'esclusione dell'IVA e ha deciso direttamente nel merito per le imposte diverse dall'IVA.
Massime di principio
- Quando una legge emergenziale prevede una riduzione d'imposta per chi non ha ancora pagato e un rimborso per chi ha già pagato, il beneficio può spettare anche al contribuente diligente se l'esclusione determinerebbe una disparità di trattamento, salvo diversa e chiara previsione normativa.
- I termini per chiedere il rimborso devono essere verificati alla luce delle successive proroghe o riaperture legislative; una domanda presentata entro il nuovo termine può essere tempestiva anche se sarebbe tardiva rispetto al termine originario.
- Le agevolazioni fiscali riguardanti l'IVA devono rispettare il diritto dell'Unione europea: non sono ammissibili riduzioni generalizzate o rimborsi che violino la neutralità fiscale o mettano a rischio la riscossione integrale dell'imposta.
- Una misura agevolativa può essere applicabile alle imposte dirette, come l'IRPEF, ma non automaticamente all'IVA, che è un'imposta armonizzata a livello europeo.
- In casi analoghi occorre distinguere sempre tra il tributo oggetto della richiesta, la data dei versamenti, la data dell'istanza, l'eventuale qualifica di impresa e la normativa sopravvenuta applicabile.
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