Cassazione Civile, Ordinanza n. 32313/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione a una domanda di rettifica delle risultanze catastali proposta da una proprietaria, che chiedeva la correzione del confine tra una particella di sua proprietà e la particella confinante a sud. La CTR aveva confermato il rigetto dell'impugnazione della contribuente, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva evidenziato le difficoltà di sovrapporre il vecchio catasto con il nuovo impianto e aveva escluso la prova dell'errore catastale dedotto. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata rinnovazione della consulenza tecnica e per asserita violazione del contraddittorio tecnico, lamentando che il consulente d'ufficio non avesse dato riscontro adeguato alle critiche e che il giudice d'appello non avesse disposto un nuovo incarico; 2) omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione, perché la CTR avrebbe respinto la richiesta di nuova CTU senza confutare le ragioni della contribuente e con richiamo meramente stereotipato alla relazione peritale; 3) violazione delle norme catastali in tema di correzione degli errori materiali o di fatto, sostenendo che la rappresentazione catastale fosse frutto di un errore palese nella formazione della mappa di impianto, non cristallizzabile per il solo fatto della mancata opposizione tempestiva dell'interessato. L'amministrazione ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per superamento dei limiti dimensionali del protocollo d'intesa Cassazione-CNF.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare dell'amministrazione, affermando che il protocollo d'intesa non può di per sé introdurre sanzioni processuali non previste dalla legge. Nel merito ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo ha ribadito che la scelta di disporre o meno una nuova consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che l'adesione alle conclusioni del CTU, se motivata, non integra nullità né impone una risposta specifica a ogni argomentazione delle parti. Sul secondo ha ritenuto inammissibile la censura perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione di merito delle risultanze peritali e a sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità. Sul terzo ha osservato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, non conteneva una critica specifica e argomentata alla ratio decidendi, limitandosi a contrapporre la propria tesi dell'errore catastale alla valutazione della CTR, che aveva escluso la prova del dedotto errore e quindi i presupposti per la rettifica. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra nullità del procedimento/sentenza, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, evidenziando che non è possibile usare un motivo per riesaminare il merito sotto veste formale diversa.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione della sentenza impugnata.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla doglianza sulla gestione del contraddittorio e della consulenza tecnica nel processo tributario.
art. 62 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di consulenza tecnica e procedimento.
art. 63 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di consulenza tecnica e procedimento.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio.
art. 193 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali relative alla consulenza tecnica.
art. 194 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali relative alla consulenza tecnica.
art. 196 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali relative alla consulenza tecnica.
R.D. 1572/1931, art. 2
Richiamato come norma catastale asseritamente violata, ma la Corte rileva che la censura non contiene una critica specifica della soluzione della CTR.
R.D. 1539/1933, art. 38
Richiamato come disposizione invocata dalla ricorrente in tema di correzione delle risultanze catastali.
R.D. 1572/1931, art. 7
Richiamato nel quadro della disciplina catastale invocata dalla ricorrente.
R.D. 1539/1933, art. 54
Richiamato nel quadro della disciplina catastale invocata dalla ricorrente.
R.D. 1539/1933, art. 179
La Corte ricorda che prevede la correggibilità in ogni tempo degli errori materiali o di fatto riscontrabili nelle mappe o nelle scritture censuarie.
R.D. 2153/1938, art. 107, comma 2
La Corte richiama la norma che consente la correzione in ogni tempo di errori di duplicazione, omissione, conteggio o materiale scritturazione verificabili al tavolo.
R.D. 2153/1938, art. 108, comma 1
La Corte richiama la norma che consente la correzione degli errori riscontrati nella misura sul terreno.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo ai fini della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Protocollo d'intesa 17.12.2015 Cassazione-CNF
La Corte afferma che il protocollo non può da solo fondare sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità non previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la scelta di disporre, rinnovare o integrare una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo vizi di motivazione o violazioni processuali effettive.
- L'adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio può costituire motivazione sufficiente, anche per relationem, senza necessità di confutare puntualmente ogni singola critica delle parti, purché sia percepibile la ratio della decisione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di elementi istruttori, deduzioni difensive o argomentazioni giuridiche; non è quindi consentito trasformare una censura di merito in doglianza di omesso esame.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita alla mera indicazione delle norme asseritamente violate senza una specifica e argomentata critica della soluzione adottata dal giudice di merito.
- In materia catastale, la rettifica delle risultanze presuppone la dimostrazione dell'errore materiale o di fatto dedotto; in mancanza di prova dell'errore, la richiesta di correzione non può essere accolta.
- Un protocollo organizzativo tra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense non può, da solo, introdurre cause di inammissibilità o improcedibilità non previste dalla legge processuale.
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