Sentenza n. 3333/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota m.pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U.0004050.07-03-2025 emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna con la quale l’Ufficio Scolastico di Caltanissetta ed Enna ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Caltanissetta ed Enna per la classe di concorso ADSS; - del provvedimento m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0047927.28-11-2024 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con cui quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresi i pareri endoprocedimentali anche non conosciuto e il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e conseguente esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza per la classe di concorso ADSS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, del titolo di formazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il conseguente provvedimento dell'ufficio scolastico che ne aveva disposto l'esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della provincia di Caltanissetta ed Enna per la classe ADSS. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il testo non riporta l'esame dei motivi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente all'udienza pubblica. Nelle more del giudizio, la ricorrente aveva partecipato ai percorsi INDIRE e conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'originario diniego di riconoscimento del titolo estero e sull'esclusione dalle graduatorie. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse imponga di non decidere il merito e di dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate per giusti motivi, avuto riguardo alle circostanze e alla peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito all'estero; il merito della sua applicazione non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è menzionato tra gli atti impugnati, senza che il giudice ne abbia esaminato la legittimità.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore, riferibile alla parte assistita, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando conferma il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia dichiarato, tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla decisione.
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, di una nuova qualificazione o abilitazione idonea a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del precedente diniego amministrativo.
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