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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13741/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen.: si contestava l'erronea esclusione, da parte del Tribunale di Sassari, dell'aggravante della "minorata difesa" prevista dalla norma per le truffe commesse in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5 (situazioni che pongono la vittima in una più svantaggiata posizione rispetto all'autore). Il Procuratore generale sosteneva che, nonostante le comunicazioni telefoniche successive, la trattativa era iniziata con una pubblicizzazione su piattaforma telematica e si era conclusa senza alcuna possibilità di verifica de visu del bene, configurando quindi la posizione di distanza e impossibilità di controllo tipica dell'aggravante.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 (art. 640 comma 2 n. 2-bis cod. pen.), ritenendo che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali che considerano rilevante la condotta interamente svolta a distanza e l'impossibilità di verifica del bene da parte della vittima, a prescindere dal mezzo (telefono, internet) o dalla successiva reperibilità a posteriori dell'autore. La Corte ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, in diversa persona giudicante, ai sensi dell'art. 623 lett. d) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen., comma 2, n. 2-bis

    La Corte ricorda che l'aggravante per la "minorata difesa" opera quando la truffa è commessa in presenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 5, ossia quando la distanza e le modalità della trattativa pongono la vittima nell'impossibilità di verificare identità o esistenza del bene; l'impiego di mezzi informatici è rilevante in quanto spesso crea detta condizione, ma la ratio è la distanza e l'impossibilità di controllo, non il mezzo in sé.

  • art. 61 cod. pen., numero 5

    Riconosciuta come circostanza aggravante relativa alla minorata difesa della vittima: la Corte la interpreta in senso estensivo rispetto alle truffe contrattuali concluse a distanza, quando la vittima non può verificare il bene o l'identità dell'altra parte.

  • legge 28 giugno 2024, n. 90 (art. 640, comma 2, n. 2-ter)

    se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione

    La Corte osserva che l'introduzione del n. 2-ter non ha eliminato o modificato la portata applicativa del n. 2-bis; la nuova fattispecie riguarda specificamente l'uso di strumenti informatici idonei a ostacolare l'identificazione e ha procedimento a querela, mentre il n. 2-bis (ora comma 3 secondo successive modifiche) resta procedibile d'ufficio.

  • decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito con legge 9 giugno 2025, n. 80) - modifica art. 640

    Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000

    La Corte segnala che tale intervento legislativo ha riformulato la disciplina sanzionatoria collegata alla circostanza di cui all'art. 61 n. 5, ma non ha influito sulla corretta interpretazione della fattispecie preesistente nei fatti oggetto di giudizio.

  • art. 606 c.p.p., lett. b)

    Fondamento del motivo di cassazione: violazione di legge (errata applicazione della norma penale sostanziale relativa all'aggravante).

  • art. 623 c.p.p., lett. d)

    Norma invocata per il rinvio a nuovo giudizio: la Corte annulla e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame, indicando i principi di diritto da osservare.

Massime di principio

  • Quando una truffa contrattuale nasce da una pubblicizzazione online e la trattativa si svolge in modo tale che la vittima non abbia potuto verificare de visu l'esistenza o le caratteristiche del bene o servizio prima del pagamento, va valutata l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n. 5), a prescindere dal fatto che siano intercorsi contatti telefonici successivi o che l'autore abbia fornito dati identificativi.
  • La valutazione dell'aggravante si deve concentrare sulle concrete modalità della trattativa e sull'effettiva impossibilità per la vittima di esercitare un controllo preventivo: non è determinante il mezzo usato, ma la posizione di vantaggio derivante dalla distanza e dalla possibilità di eludere le conseguenze della condotta.
  • Le modifiche legislative successive (introduzione del n. 2-ter e riformulazione/abrogazione del n. 2-bis) non incidono retroattivamente sui fatti commessi anteriormente o sul corretto inquadramento giurisprudenziale che collega la minorata difesa alla vicenda della distanza e dell'impossibilità di verifica.
  • In casi analoghi, il pubblico ministero potrà legittimamente proporre impugnazione per ottenere il riconoscimento dell'aggravante; il giudice di merito deve motivare puntualmente sulle modalità di svolgimento delle trattative e sulla concreta capacità della vittima di verificare il bene prima del pagamento.
  • Per la difesa: utile dimostrare l'effettiva possibilità della vittima di verificare l'identità o il bene (incontri, video, documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile) o la presenza di elementi che hanno ridotto la distanza operativa (es. contratto con clausole di verifica, pagamenti condizionati), per escludere l'aggravante.

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