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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02640/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dalla notificazione al contribuente di un avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà, emesso per il mancato pagamento di una somma risultante da numerose cartelle esattoriali divenute definitive. Il contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello veniva respinto. In cassazione egli proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione di legge per avere la CTR ritenuto tardivo, e quindi decaduto, il ricorso introduttivo, sostenendo che non vi fosse decadenza dall’azione; con il secondo denunciava omesso esame di punti decisivi e difetto di motivazione in relazione alla stessa questione della tempestività. La cassa previdenziale interessata al credito garantito dall’iscrizione ipotecaria proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e difetto di giurisdizione della CTR sulla parte di credito previdenziale garantita dall’ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del contribuente, rilevando sia un difetto di corretta esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 c.p.c., sia l’inidoneità delle censure a confrontarsi davvero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva l’impugnazione dell’atto perché proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché non parte dei giudizi di merito. Il motivo di ricorso incidentale della cassa previdenziale è stato dichiarato assorbito per difetto di interesse, poiché il ricorso principale è stato respinto/inammissibile e la parte incidentale era già risultata vittoriosa nel merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore delle controparti costituite; nulla per le parti intimate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    impone una sommaria esposizione dei fatti di causa; non è rispettato con un assemblaggio cronologico indiscriminato degli atti processuali privo di sintesi narrativa autonoma.

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    il ricorso nel processo tributario deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile; la tardività comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel testo vigente dopo la riforma del 2012 consente il sindacato solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non sul mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato il vizio motivazionale riducendo il controllo di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l’interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiede l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda il motivo di ricorso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale come norma sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione.

  • art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992

    evocato nel motivo incidentale in relazione alla giurisdizione del giudice tributario sulle controversie aventi ad oggetto il credito previdenziale garantito dall’iscrizione ipotecaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario offrire una esposizione sommaria dei fatti chiara e sintetica: il mero assemblaggio cronologico di tutti gli atti del processo, senza una autonoma ricostruzione del fatto sostanziale e processuale, integra violazione dell’art. 366 c.p.c. e può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • Nel processo tributario l’impugnazione dell’atto deve essere proposta nel termine perentorio previsto dalla legge; se l’atto impugnabile è una cartella di pagamento o un atto ad essa consequenziale, la mancata impugnazione tempestiva determina il consolidamento della pretesa fiscale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: censure astratte o non calibrate sulla motivazione effettivamente resa non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o completezza della motivazione.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla parte già vittoriosa sulle questioni di merito resta privo di interesse e va dichiarato assorbito quando il ricorso principale non sia accolto, salvo che sussista un’autonoma attualità dell’interesse all’esame della questione pregiudiziale.
  • L’interesse all’impugnazione richiede una concreta utilità giuridica dalla rimozione della decisione impugnata e non un mero interesse astratto alla corretta soluzione della questione

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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