Sentenza n. 786/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. n. -OMISSIS- del 2.10.2024 della Questura di Lecce, notificato l’8.10.2024, con cui è stata rigettata l’istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce il 22 luglio 2024, con contestuale avviso al predetto che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I.; di tutti gli atti connessi, presupposti e/o conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Lecce di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, con contestuale avviso della possibile espulsione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 5 ottobre 2023 con visto nazionale di tipo D, valido per lo svolgimento di lavoro stagionale e con durata massima di 180 giorni, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale presentata il 22 luglio 2024. Ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 5 e 24 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 11 e 12 del relativo regolamento di attuazione, nonché della l. 241/1990, della Costituzione e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, carenza motivazionale, violazione delle garanzie partecipative e omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha altresì prospettato la volontà di convertire il titolo stagionale in un permesso per lavoro subordinato ordinario. Nel corso del giudizio ha impugnato anche il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 5, comma 3-bis, lett. a), e 24 del d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e il relativo nulla osta consentano lo svolgimento dell'attività lavorativa per un periodo massimo complessivo di nove mesi; alla scadenza di tale periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che disponga di un permesso per motivi diversi dal lavoro stagionale. Poiché il ricorrente era entrato in Italia il 5 ottobre 2023, aveva soggiornato per oltre nove mesi e non aveva fatto rientro al termine della validità del visto, la Questura era vincolata a rigettare l'istanza. Le censure relative alla partecipazione procedimentale e all'omesso preavviso di rigetto sono state respinte perché il provvedimento aveva natura vincolata e il ricorrente non aveva allegato fatti idonei a determinare un esito diverso. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione del decreto, contenente l'indicazione dei fatti e delle norme applicate. La prospettata conversione del permesso stagionale in permesso ordinario è stata ritenuta priva di rilevanza probatoria, non essendo documentata e non risultando che il datore di lavoro avesse richiesto e ottenuto dalla Prefettura una quota per la conversione. Il TAR ha respinto anche il reclamo contro il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite sono state compensate per le particolari condizioni socio-economiche del ricorrente.
Norme richiamate
art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. [...] Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
Il nulla osta autorizza l'attività stagionale per un massimo di nove mesi e, decorso tale periodo, impone il rientro salvo il possesso di altro titolo di soggiorno.
art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.
Il nulla osta consente l'immediato svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'esercizio del potere è vincolato e il privato non indica elementi idonei a modificare l'esito.
art. 3 l. 241/1990
Il decreto è motivato adeguatamente quando indica i fatti contestati e le norme applicate.
art. 21-octies l. 241/1990
Il riferimento è stato dedotto dal ricorrente; la decisione valorizza, in concreto, la natura vincolata del provvedimento e l'assenza di elementi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi; il relativo nulla osta autorizza lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale entro il medesimo limite temporale.
- Decorso il periodo massimo di nove mesi autorizzato per il lavoro stagionale, il lavoratore straniero deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
- Quando il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno costituisce esercizio di un potere vincolato dalla scadenza del periodo massimo autorizzabile, l'omesso preavviso di rigetto non comporta l'illegittimità dell'atto se il ricorrente non indica fatti o circostanze idonei a determinare un diverso esito procedimentale.
- La prospettata conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario non può incidere sulla legittimità del rigetto se non è adeguatamente documentata e non risulta l'acquisizione, da parte del datore di lavoro, della quota necessaria per la conversione.
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