Cassazione Penale, Sentenza n. 19337/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cilificu ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati di furto e tentato furto, chiedendone l'annullamento per due motivi principali. Primo motivo: travisamento della prova e carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato furto, sostenendo che l'affermazione secondo cui l'utenza cellulare n. 3477177842 fosse a lui riconducibile (fondamento dell'allegata presenza sui luoghi dei furti tramite tabulati) non trova riscontro nei documenti e quindi rende infondata la ricostruzione probatoria. Secondo motivo: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, deducendo che, avendo il Tribunale del riesame escluso i gravi indizi per il reato associativo, non potevano sussistere esigenze cautelari fondate sulla presunta professionalità del gruppo; inoltre sosteneva di avere un ruolo di palo, privo di competenze tecniche per il jackpotting, e che i precedenti a suo carico riguardavano furti meno sofisticati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto fondato quanto già affermato dal Tribunale del riesame: il numero di telefono risultava indicato nell'intestazione del verbale di perquisizione domiciliare e veicolare del 22 aprile 2025 accanto alle generalità e all'indirizzo dell'odierno ricorrente, sicché l'asserita inesistenza del collegamento tra utenza e ricorrente non è provata e la motivazione non è contraddittoria o illogica. Sul secondo motivo il Tribunale ha correttamente motivato che, pur avendo escluso il reato associativo, permangono esigenze cautelari concrete e attuali in ragione dei plurimi precedenti specifici e recenti, della partecipazione a furti che richiedono dotazioni elettroniche e capacità informatiche, della predisposizione di mezzi e ruoli e della continuità delinquenziale nonostante condanne e precedenti provvedimenti coercitivi. Di conseguenza la custodia in carcere è stata ritenuta proporzionata e necessaria. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e la sentenza dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Data decisione: 03/03/2026.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'annullamento parziale dell'ordinanza del GIP: utilizzata dal Tribunale del riesame per disporre l'annullamento nella parte in cui era stato contestato il reato associativo, cioè quale titolo giuridico per la modifica/annullamento del provvedimento cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti amministrativi a carico della Cancelleria a seguito della decisione (comunicazioni, annotazioni, esecuzioni del provvedimento)
Massime di principio
- La presenza di un numero di cellulare associato al nominativo dell'indagato in un verbale di perquisizione può essere ritenuta elemento idoneo a inferire l'utilizzo del telefono e, con riscontro nei tabulati, a collocare l'indagato nei luoghi di reato; per contrastare tale inferenza è necessario provare concretamente l'assenza di collegamento o errori formali nei documenti.
- L'esclusione del reato associativo non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari; la custodia in carcere può restare giustificata dalla continuità delinquenziale, dalla specificità e tempestività dei precedenti, dalla partecipazione a reati che richiedono capacità tecniche e dalla predisposizione di ruoli e mezzi.
- Il ruolo dichiarato di 'palo' non esclude la pericolosità sociale se sussistono elementi che dimostrano dedizione continuativa al reato e capacità di eludere le prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
- Per incidere efficacemente sulla decisione cautelare è necessario proporre argomentazioni e prove concrete (es. documentazione che dimostri che il telefono non era in uso dall'imputato, alibi verificabili, mancanze nella catena di custodia dei documenti) e non soltanto rilievi generici.
- La valutazione della proporzionalità della misura cautelare prende in considerazione non solo la gravità astratta del reato ma la personalità del soggetto, la recidiva, il comportamento dopo precedenti misure e la possibilità che l'imputato non rispetti le prescrizioni cautelari alternative.
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