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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/967

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/967 della Commissione del 16 giugno 2021 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 350/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per dieci anni l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione prende atto del parere EFSA, che conferma l'assenza di effetti negativi per salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni d'uso proposte, ma segnala rischi per gli utilizzatori, con conseguenti misure di protezione obbligatorie. È inoltre previsto un regime transitorio per le scorte prodotte ed etichettate prima delle date di applicazione delle nuove regole. Con il rinnovo, il regolamento (UE) n. 350/2010 è abrogato.

Rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi per tutte le specie animali e abrogazione del regolamento (UE) n. 350/2010.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti, etichettatori, distributori e utilizzatori dell'additivo, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina. Riguarda tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente applicabile; interessa sia gli animali da produzione alimentare sia gli animali non da produzione alimentare, con periodi transitori diversi per la commercializzazione e l'uso delle scorte prodotte ed ეტichettate prima delle date indicate. Sono previste prescrizioni specifiche di sicurezza per gli utilizzatori, in particolare per i rischi da inalazione e da contatto cutaneo/oculare. Il regolamento non crea un nuovo additivo, ma rinnova un'autorizzazione già esistente e sostituisce il regime previgente di cui al regolamento (UE) n. 350/2010.

Rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/967 rinnova l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e dà seguito alla scadenza dell'autorizzazione originaria concessa dal regolamento (UE) n. 350/2010.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama il sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina i motivi e le procedure per l'autorizzazione e il rinnovo degli additivi per mangimi. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, ed è stata accompagnata dalla documentazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 2. Nel parere del 30 settembre 2020, l'EFSA ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha però rilevato un rischio da inalazione per l'utilizzatore e la natura sensibilizzante per la pelle, motivo per cui la Commissione ha ritenuto necessarie misure di protezione adeguate.

Rinnovo e condizioni dell'autorizzazione

L'articolo 1 dispone il rinnovo dell'autorizzazione dell'additivo indicato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "composti di oligoelementi". L'allegato qualifica l'additivo come 3b510 e ne descrive la composizione: chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 14 % di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico, in forma solida. È previsto un tenore massimo di nichel pari a 170 ppm.

Impiego nei mangimi e limiti quantitativi

L'allegato prevede che l'additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. È inoltre consentita l'immissione sul mercato e l'utilizzo come additivo costituito da un preparato. Per i mangimi completi, al tenore di umidità del 12 %, il manganese è ammesso entro i seguenti limiti massimi:

  • pesci: 100 mg/kg;
  • altre specie: 150 mg/kg.

Misure di gestione del rischio per gli utilizzatori

Il regolamento impone agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. La prescrizione tiene conto anche della presenza di metalli pesanti, incluso il nichel. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile con misure organizzative, l'additivo e le premiscele devono essere usati con adeguati dispositivi di protezione individuale.

Periodo transitorio

Per evitare interruzioni immediate nella filiera, l'articolo 2 introduce un regime transitorio fino a esaurimento delle scorte esistenti per i prodotti già realizzati ed etichettati secondo la normativa previgente. In particolare:

  • additivo e premiscele: prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2022, con possibilità di immissione sul mercato e uso fino a esaurimento;
  • materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare: prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2022;
  • materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare: prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2023.

Abrogazione del regolamento previgente e applicazione nel tempo

Con l'articolo 3 il regolamento (UE) n. 350/2010 è abrogato. L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione dell'additivo indicato in allegato, classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Condizioni di impiego e caratteristiche dell'additivo

L'allegato identifica l'additivo 3b510 come chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina, in forma solida, con contenuto del 14 % di manganese e del 76 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico. È previsto un tenore massimo di nichel pari a 170 ppm e l'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; può anche essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

Limiti di impiego per le specie animali

Per tutte le specie animali il tenore di manganese nel mangime completo al 12 % di umidità è fissato in massimi diversi: 100 mg/kg per i pesci e 150 mg/kg per le altre specie, come indicato nell'allegato.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, anche in considerazione del contenuto di metalli pesanti, incluso il nichel. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l'uso deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale.

Periodo transitorio e commercializzazione delle scorte

L'articolo 2 consente la continuazione dell'immissione sul mercato e dell'utilizzo fino a esaurimento delle scorte per: additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2022 secondo le regole previgenti; materie prime per mangimi e mangimi composti per animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2022; materie prime per mangimi e mangimi composti per animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2023.

Abrogazione del regime previgente

L'articolo 3 abroga il regolamento (UE) n. 350/2010, che aveva autorizzato originariamente per dieci anni il medesimo additivo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

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