Regolamento (UE) 2021/968
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/968 della Commissione del 16 giugno 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 335/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali, confermando le condizioni d’uso stabilite nell’allegato. La Commissione fonda il rinnovo sulla valutazione EFSA, che esclude effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, ma segnala rischi per gli utilizzatori, in particolare da inalazione e contatto cutaneo. Viene quindi imposto un insieme di misure di gestione del rischio, comprese procedure operative, misure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale. Il regolamento abroga inoltre il precedente regolamento (UE) n. 335/2010 e introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte.
Rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del regolamento (UE) n. 335/2010.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore mangimi e all’immissione sul mercato/uso del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi, nonché delle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti che lo contengono. Riguarda tutte le specie animali, con prescrizioni specifiche per cani e gatti, salmonidi e succedanei del latte per vitelli, suinetti, scrofe, conigli, tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi, e per le altre specie e categorie. Si applica nell’UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede periodi transitori per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 7 luglio 2021, del 7 gennaio 2022, del 7 luglio 2022 e del 7 luglio 2023, a seconda della tipologia di prodotto e della destinazione agli animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare.
Rinnovo dell’autorizzazione del chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina, già autorizzato dal regolamento (UE) n. 335/2010. La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere EFSA del 18 novembre 2020, secondo cui l’additivo non comporta effetti negativi per salute animale, consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur presentando un rischio da inalazione e una possibile sensibilizzazione cutanea per l’utilizzatore.
Quadro normativo e presupposti del rinnovo
Il rinnovo è adottato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a seguito di domanda presentata con le informazioni e i documenti richiesti. La Commissione osserva che la prova di efficacia già alla base dell’autorizzazione iniziale resta valida anche per la procedura di rinnovo. La valutazione ha inoltre verificato la relazione del laboratorio di riferimento sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi.
Condizioni di autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, collocato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi". L’allegato identifica il prodotto con il numero 3b610 e ne descrive la composizione: chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico, in forma solida, con tenore massimo di nichel pari a 1,7 ppm.
Specie destinatarie e tenori massimi di impiego
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali, con limiti specifici di tenore di zinco nel mangime completo al 12 % di umidità:
- cani e gatti: 200 mg/kg in totale;
- salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 mg/kg in totale;
- suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 mg/kg in totale;
- altre specie e categorie: 120 mg/kg in totale.
Modalità di incorporazione e tutela degli utilizzatori
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. È anche consentita l’immissione sul mercato e l’uso dell’additivo come preparato. Per la tutela degli operatori, sono richieste procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare, con particolare riguardo ai metalli pesanti, incluso il nichel; se il rischio residuo non è accettabile, devono essere impiegati adeguati dispositivi di protezione individuale.
Metodi di analisi e controllo ufficiale
L’allegato disciplina i metodi analitici per il controllo della sostanza e del contenuto di zinco. Per l’analogo idrossilato della metionina nell’additivo è prevista la titrimetria con titolazione potenziometrica in seguito a reazione di ossido-riduzione. Per lo zinco totale sono ammessi ICP-AES o AAS nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, nonché ICP-MS per premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti, con rinvio alle norme tecniche EN e ISO indicate.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un regime transitorio finalizzato a consentire l’esaurimento delle scorte dei prodotti già conformi alla normativa precedente. In particolare:
- additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2022 possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte;
- materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Abrogazione del precedente regolamento e applicazione
L’articolo 3 abroga il regolamento (UE) n. 335/2010, che aveva autorizzato originariamente l’additivo per un periodo di dieci anni. Ai sensi dell’articolo 4, il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo identificato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", alle condizioni ivi indicate.
Condizioni tecniche e limiti d’impiego
L’allegato stabilisce che l’additivo, identificato con il numero 3b610, è un chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico, in forma solida, con tenore massimo di nichel pari a 1,7 ppm. Sono fissati tenori massimi di zinco nel mangime completo (umidità 12 %): 200 mg/kg per cani e gatti; 180 mg/kg per salmonidi e succedanei del latte per vitelli; 150 mg/kg per suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi; 120 mg/kg per le altre specie e categorie.
Modalità di utilizzo e misure di protezione
L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori, tenendo conto anche del tenore di metalli pesanti, incluso il nichel; se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, occorre utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi di analisi per la quantificazione dell’analogo idrossilato della metionina nell’additivo e dello zinco totale nell’additivo, nelle premiscele e nelle materie prime per mangimi e mangimi composti. Sono previsti titrimetria/titolazione potenziometrica per l’analogo idrossilato della metionina e ICP-AES, AAS o ICP-MS, con i riferimenti tecnici citati (EN 15510, EN 15621, ISO 6869, EN 17053 e regolamento (CE) n. 152/2009, allegato IV, parte C).
Regime transitorio
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, di: (i) additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2022 in conformità alle norme precedenti; (ii) materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2022; (iii) materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2023.
Abrogazione del precedente atto
L’articolo 3 abroga il regolamento (UE) n. 335/2010, che aveva originariamente autorizzato l’additivo per dieci anni.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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