Regolamento (UE) 2021/1383
Regolamento delegato (UE) 2021/1383 della Commissione del 15 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/990 per quanto riguarda i requisiti per le attività ricevute dai fondi comuni monetari nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regime dei fondi comuni monetari per precisare le condizioni di esenzione dai requisiti aggiuntivi applicabili alle attività ricevute in operazioni di acquisto con patto di rivendita. In particolare, chiarisce che per le controparti stabilite in paesi terzi l’esenzione opera solo se è stata adottata una decisione di equivalenza sulla base normativa corretta per ciascuna categoria di intermediario. L’obiettivo è rafforzare la certezza del diritto e assicurare un’applicazione coerente delle esenzioni previste dal regolamento delegato (UE) 2018/990.
Modifica i requisiti applicabili alle attività ricevute dai fondi comuni monetari nell’ambito di operazioni di acquisto con patto di rivendita, chiarendo quando le esenzioni si applicano per controparti stabilite in paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica ai fondi comuni monetari e, indirettamente, ai loro gestori quando effettuano operazioni di acquisto con patto di rivendita. Incide sulle operazioni concluse con enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione: le esenzioni dai requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi si applicano solo se tali soggetti sono stabiliti nell’Unione oppure, se stabiliti in un paese terzo, solo quando sia stata adottata una decisione di equivalenza secondo le specifiche basi normative indicate nel regolamento. È applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime delle operazioni di acquisto con patto di rivendita dei fondi comuni monetari
Il regolamento delegato (UE) 2021/1383 modifica il regolamento delegato (UE) 2018/990 in materia di requisiti applicabili alle attività ricevute dai fondi comuni monetari nell’ambito di operazioni di acquisto con patto di rivendita. La modifica risponde all’esigenza di precisare il perimetro delle esenzioni previste per determinate controparti finanziarie, soprattutto quando sono stabilite in paesi terzi, al fine di garantire certezza del diritto e coerenza con il regime di equivalenza dell’Unione.
Contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari e interviene, in particolare, sull’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/990, che già prevede requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi per gli investimenti ammissibili in operazioni di acquisto con patto di rivendita, inclusa una specifica rettifica del valore delle attività (coefficiente di scarto). Tali requisiti non si applicano, in linea di principio, alle operazioni concluse con enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione stabiliti nell’Unione o coperti da decisione di equivalenza.
Ambito soggettivo e condizioni di applicazione
La modifica riguarda i gestori di fondi comuni monetari e le controparti delle operazioni di repo riconducibili alle tre categorie di intermediari finanziari contemplate:
- enti creditizi;
- imprese di investimento;
- imprese di assicurazione.
Per ciascuna categoria, il regolamento distingue tra soggetti stabiliti nell’Unione, soggetti vigilati secondo la normativa UE richiamata e soggetti autorizzati in paesi terzi. In quest’ultimo caso, l’esenzione dai requisiti aggiuntivi opera solo se esiste una decisione di equivalenza adottata sulla base giuridica specifica prevista per quella categoria.
Modifica puntuale dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2018/990
L’articolo 1 del regolamento sostituisce le lettere a), b) e c) dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2018/990, precisando i riferimenti normativi applicabili:
- per gli enti creditizi, la vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE oppure, per i paesi terzi, la decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- per le imprese di investimento, la vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE oppure, per i paesi terzi, la decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 600/2014;
- per le imprese di assicurazione, la vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE oppure, per i paesi terzi, la decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 260 di tale direttiva.
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, gli intermediari e i gestori di fondi comuni monetari devono verificare non solo la natura della controparte, ma anche il corretto fondamento giuridico della decisione di equivalenza eventualmente invocata per controparti extra-UE. La norma non introduce nuovi requisiti sostanziali, ma chiarisce quando le esenzioni già previste possono essere applicate legittimamente.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 agosto 2021. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Chiarimento delle condizioni di equivalenza per le controparti di paesi terzi
Sostituisce l’articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/990. Per gli enti creditizi, l’esenzione si applica se l’ente è sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE oppure, se autorizzato in un paese terzo, se è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le imprese di investimento, il riferimento è alla direttiva 2014/65/UE o, per i paesi terzi, alla decisione di equivalenza adottata ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 600/2014. Per le imprese di assicurazione, il riferimento è alla direttiva 2009/138/CE o, per i paesi terzi, alla decisione di equivalenza adottata ai sensi dell’articolo 260 di tale direttiva.
Finalità della modifica
La modifica è adottata per garantire che le esenzioni dai requisiti aggiuntivi sui repo del regolamento delegato (UE) 2018/990 si applichino solo in presenza di una decisione di equivalenza effettivamente adottata e secondo la base giuridica corretta, così da evitare incertezze interpretative sulla procedura di equivalenza applicabile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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