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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/970

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione del 16 giugno 2021 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32021R0970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina nell’ambito di un procedimento antidumping aperto nel dicembre 2020. La Commissione ritiene soddisfatti i presupposti del regolamento di base per la registrazione, in particolare l’informazione degli importatori sulle pratiche di dumping e il successivo aumento sostanziale delle importazioni, tale da poter compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. La registrazione consente, se ne ricorreranno le condizioni nella fase finale del procedimento, un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate.

Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’UE di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ai fini di un possibile prelievo retroattivo di dazi antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e riguarda le importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. La misura opera per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sono esclusi, in particolare, i tirafondi, le viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate e, nella descrizione del prodotto, gli elementi non rientranti nelle tipologie elencate.

Registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione, adottato il 16 giugno 2021, interviene nell’ambito di un procedimento antidumping avviato il 21 dicembre 2020 sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione dispone la registrazione delle importazioni per consentire, se del caso, una futura riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi, qualora l’inchiesta confermi i presupposti di legge.

Contesto del procedimento e prodotto interessato

Il procedimento origina da una denuncia presentata dallo European Industrial Fasteners Institute per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di elementi di fissaggio in ferro o acciaio. Il prodotto in esame è costituito da viti per legno, viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa, anche con dadi o rondelle, e rondelle, purché in ferro o acciaio non inossidabile e originari della Cina. Restano esclusi, tra l’altro, i tirafondi e i viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate.

Base giuridica della registrazione

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione esamina la domanda di registrazione alla luce dei criteri sostanziali dell’articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento, in particolare:

  • l’informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio, oppure
  • l’esistenza di precedenti pratiche di dumping.

La Commissione precisa che, nel caso concreto, è sufficiente il primo criterio, ritenuto soddisfatto.

Informazione degli importatori e dumping

Secondo la Commissione, gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping grazie alla pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e alla disponibilità della versione non riservata della denuncia e del fascicolo. L’avviso di apertura è considerato un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori.

La Commissione ritiene inoltre che la denuncia fornisse elementi di prova sufficienti del dumping, con margini stimati tra il 126 % e il 270 %, nonché del presunto pregiudizio all’industria dell’Unione, caratterizzata da indicatori di performance negativi. Le obiezioni delle parti interessate, che contestavano la necessità di una reale conoscenza del dumping o l’esistenza di precedenti pratiche di dumping accertate in passato, sono respinte.

Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

La Commissione analizza poi l’ulteriore aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta, utilizzando i dati della banca dati Surveillance 2. Il confronto tra gennaio-aprile 2021 e il periodo dell’inchiesta mostra un volume medio mensile di importazioni dalla Cina superiore del 32 % rispetto alla media mensile del PI e del 43 % rispetto allo stesso periodo del 2020.

Le obiezioni secondo cui l’aumento deriverebbe dalla ripresa post-COVID, dai flussi commerciali storici, dalla mancanza di forniture nell’Unione o dalla sostituzione di importazioni da altri paesi terzi sono respinte perché non incidono sul carattere oggettivo del criterio previsto dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. La Commissione considera quindi soddisfatto anche il secondo requisito richiesto per la registrazione.

Effetto riparatore dei dazi e livello dei prezzi

La Commissione conclude che il perdurare dell’aumento delle importazioni potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. Pur registrandosi un aumento del prezzo medio all’importazione dalla Cina del 6,0 % rispetto a gennaio-aprile 2020 e del 7,3 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta, tale incremento viene ritenuto insufficiente alla luce dell’aumento dei costi dell’acciaio, che rappresenta circa il 70 % del costo di fabbricazione, e del forte aumento dei costi di trasporto internazionale.

La Commissione richiama inoltre elementi prima facie di undercutting tra il 27 % e il 72 % e di underselling tra il 41 % e il 251 %, nonché il probabile incremento della quota di mercato delle importazioni cinesi. Per queste ragioni reputa concreto il rischio di indebolimento sostanziale dell’effetto riparatore dei futuri dazi.

Parti interessate, diritti di difesa e osservazioni

Alcuni importatori e associazioni di distributori avevano contestato la sufficienza degli elementi probatori, la rilevanza dell’interesse dell’Unione e il rispetto dei diritti di difesa. La Commissione respinge tali obiezioni, affermando che le informazioni non riservate sono state messe a disposizione delle parti, che hanno potuto presentare osservazioni, e che il regolamento di base non impone una divulgazione preventiva della decisione di registrazione.

La Commissione chiarisce inoltre che l’interesse dell’Unione, richiamato da alcune parti, è un profilo rilevante per misure antidumping provvisorie o definitive, ma non è un elemento da valutare ai fini della sola registrazione delle importazioni.

Effetti della registrazione e prospettive future

La registrazione è disposta per nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Essa non determina ancora l’imposizione di dazi, ma preserva la possibilità di una futura applicazione retroattiva, se l’inchiesta antidumping porterà all’adozione di dazi definitivi e se saranno soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base.

La Commissione richiama infine che gli eventuali dazi futuri dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta e, in linea generale, saranno fissati al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto a registrazione

La registrazione riguarda determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile: viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa, anche con dadi o rondelle, ma esclusi i viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, nonché rondelle. I prodotti sono originari della Repubblica popolare cinese e sono individuati, a fini informativi, dai codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00, con i relativi codici TARIC indicati.

Presupposti per la registrazione

La Commissione fonda la misura sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Ritiene che gli importatori fossero, o dovessero essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio, anche tramite l’avviso di apertura del 21 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, considera accertato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta.

Aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta

Sulla base dei dati Surveillance 2, il volume medio mensile delle importazioni dalla Cina nel periodo gennaio-aprile 2021 è risultato superiore del 32 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta e del 43 % rispetto allo stesso periodo gennaio-aprile 2020. La Commissione sottolinea che il confronto rilevante è quello successivo all’apertura dell’inchiesta, poiché da quel momento gli importatori erano informati, o avrebbero dovuto esserlo, delle pratiche di dumping.

Rischio di compromissione dell’effetto riparatore

La Commissione ritiene che il perdurare dell’aumento delle importazioni, per volume e collocazione temporale, possa gravemente compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi antidumping definitivi. Pur rilevando un aumento dei prezzi all’importazione del 6,0 % rispetto a gennaio-aprile 2020 e del 7,3 % rispetto alla media del periodo dell’inchiesta, considera tale aumento insufficiente rispetto all’incremento dei costi della principale materia prima, l’acciaio, e dei costi di trasporto internazionale. Vengono inoltre richiamati elementi prima facie di undercutting tra il 27 % e il 72 % e di underselling tra il 41 % e il 251 %.

Durata della registrazione e osservazioni delle parti

Le autorità doganali sono invitate a registrare le importazioni per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Possibile effetto retroattivo dei dazi

La registrazione è disposta per consentire, se l’inchiesta antidumping lo confermerà e se saranno soddisfatte le condizioni applicabili, l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate. La Commissione richiama altresì che l’importo di eventuali futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta e, di norma, sarà fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganedifesa commercialeimportazioni

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