Cassazione Penale, Sentenza n. 7785/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza di inammissibilità del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso il 12.4.2021 e eseguito su disponibilità finanziarie intestate a SVILUPPO DATI s.r.l. In particolare: (i) deduce vizio di motivazione perché il tribunale avrebbe errato fondando l'inammissibilità sulla violazione del principio di unicità del diritto d'impugnazione, già consumato con una precedente istanza di riesame (ordinanza 8.7.2021); (ii) lamenta omessa motivazione riguardo alla mancata valutazione della mancanza di delega data a Mortarini per operare sul conto di deposito titoli sequestrato; (iii) denuncia violazione di legge (art. 591 c.p.p.), sostenendo che il termine per proporre il riesame non fosse perentorio al 23.6.2021 (data di deposito della seconda istanza) poiché l'esecuzione del sequestro risaliva al 16.6.2021, e che la violazione del principio di unicità non rientri tra le ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio consolidato secondo cui il decreto di sequestro preventivo è un unico provvedimento genetico e la richiesta di riesame è ammessa in via unitaria: l'esecuzione del provvedimento può avvenire in più momenti ma non legittima plurime impugnazioni. Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 324 c.p.p. decorre dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione del sequestro, non dalla formale comunicazione del provvedimento. Le questioni relative all'individuazione e al valore dei beni sequestrati attengono alla fase esecutiva e vanno sollevate nell'incidente di esecuzione. Per questo motivo il tribunale del riesame aveva correttamente dichiarato inammissibile la successiva istanza di riesame. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
Norma richiamata come base procedurale per il riesame delle misure cautelari; la decisione applica i principi relativi al riesame del provvedimento ablativo
art. 324 c.p.p.
"la richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"
Il termine per proporre la richiesta di riesame è perentorio e decorre dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione del sequestro; non è richiesta la conoscenza formale del provvedimento completo
art. 591 c.p.p.
Richiamato nel motivo di impugnazione dalla ricorrente; la Corte osserva che le ipotesi di inammissibilità sono valutate alla luce della norma sul procedimento cautelare e della giurisprudenza che riconosce l'unitarietà del provvedimento ablativo
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha ritenuto la ricorrente responsabile del deposito di un gravame manifestamente inammissibile e ha disposto anche l'ammenda
art. 23, co. 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conversione/disciplinare camera di consiglio)
Richiamato in ordine alla modalità di svolgimento della trattazione in Cassazione e alla requisitoria scritta del Procuratore generale
Massime di principio
- Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è un unico provvedimento genetico: più esecuzioni materiali su beni diversi non autorizzano plurime impugnazioni in relazione allo stesso decreto
- Il termine per proporre il riesame (art. 324 c.p.p.) è perentorio e decorre dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione del sequestro, non dalla conoscenza formale del provvedimento; occorre provare la mancata conoscenza di fatto per sospendere o spostare il decorso del termine
- Le contestazioni relative all'individuazione concreta dei beni sequestrati o alla loro corrispondenza con l'importo indicato nel decreto vanno sollevate in sede di esecuzione (incidente di esecuzione), non mediante ripetute richieste di riesame sul medesimo decreto
- Se si è venuti a conoscenza di un'esecuzione successiva rispetto a una prima impugnazione, è consigliabile allegare elementi certi che dimostrino l'assenza di conoscenza precedente o chiedere la riunione delle istanze, ma l'orientamento giurisprudenziale tende comunque a favorire l'unitarietà dell'impugnazione
- Presentare impugnazioni manifestamente inammissibili espone al rischio di condanna alle spese e all'applicazione di ammende: valutare preliminarmente gli strumenti processuali corretti (es. incidente di esecuzione, istanza di restituzione) prima di proporre ripetute impugnazioni
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