Sentenza del 06/05/2019 n. 886 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta unica sulle scommesse - gestore di scommesse per conto di terzi - soggetto passivo - è tale - bookmakers - obbligato in solido - in via principale - è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la soggettività passiva del gestore delle scommesse per conto del bookmaker. Il bookmaker è stato considerato obbligato in solido e responsabile in via principale, non soltanto dopo l'eventuale infruttuosa escussione del gestore. Il testo non indica l'esito formale del ricorso né quale parte abbia ottenuto una pronuncia favorevole nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse quando l'attività è gestita, in Italia, per conto di un bookmaker o altro soggetto organizzatore estero o terzo. La sentenza afferma che l'indice di capacità contributiva rilevante non è il guadagno realizzato dal bookmaker, ma l'attività concreta di gestione delle scommesse. Pertanto, il gestore che opera per conto del bookmaker è soggetto passivo dell'imposta. Il bookmaker o organizzatore terzo risponde inoltre solidalmente del pagamento, poiché partecipa all'attività di gestione, e non assume una responsabilità meramente sussidiaria.
Norme richiamate
Imposta unica sulle scommesse
Il presupposto e l'indice di capacità contributiva sono individuati nell'attività di gestione delle scommesse, non nel solo profitto dell'organizzatore del gioco.
Disciplina della responsabilità solidale nell'imposta unica sulle scommesse
Il bookmaker o soggetto organizzatore che partecipa all'attività di gestione risponde solidalmente del pagamento dell'imposta insieme al gestore, con responsabilità principale e non meramente sussidiaria.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, occorre guardare all'attività effettivamente svolta e alla partecipazione alla gestione del gioco, non soltanto al soggetto che incassa il guadagno finale.
- Il gestore italiano che raccoglie o amministra scommesse per conto di un bookmaker può essere considerato soggetto passivo dell'imposta anche se non è il proprietario o l'organizzatore del circuito di gioco.
- Il bookmaker che organizza il gioco e partecipa alla gestione può essere chiamato a rispondere solidalmente e direttamente dell'imposta, senza che l'amministrazione debba prima escutere il gestore locale.
- Nei rapporti tra gestore e bookmaker, la qualificazione contrattuale non è necessariamente decisiva: prevalgono il ruolo concretamente svolto e il grado di partecipazione all'attività di gestione delle scommesse.
- Per applicare questa interpretazione a casi simili occorre verificare chi raccoglie le giocate, chi gestisce i flussi e i dati, chi determina o controlla l'organizzazione del gioco e chi trae utilità dall'attività.
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