Cassazione Penale, Sentenza n. 10454/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Habib Lejmi impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato di danneggiamento. Denuncia due motivi: 1) la persona offesa non sarebbe legittimata a proporre querela perché non avrebbe dimostrato la titolarità o l'uso esclusivo dell'immobile danneggiato (si deduce coabitazione con l'imputato e quindi mancanza dell'altruità della cosa); 2) la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la richiesta di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. perché ritenuta avanzata da difensore privo di procura speciale, mentre la procura speciale era stata invece depositata il 14/04/2023.
La decisione
Primo motivo: dichiarato inammissibile perché concerne valutazioni di fatto (altruità della cosa e contenuto delle dichiarazioni della persona offesa) non dedotte in appello e quindi non proponibili per la prima volta in Cassazione. Secondo motivo: ritenuto fondato. Dagli atti risulta che la procura speciale era stata depositata il 14/04/2023 e quindi la richiesta di applicazione di pena sostitutiva era stata regolarmente avanzata; la sentenza viene annullata e rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo perché esamini la richiesta di pena sostitutiva formulata dal procuratore speciale.
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen.
La norma disciplina le pene sostitutive (es. lavori di pubblica utilità). Dall'interpretazione della sentenza emerge che la richiesta di applicazione di pene sostitutive è ammissibile se avanzata da difensore legittimato da procura speciale regolarmente depositata; l'assenza formale della procura può costituire motivo di inammissibilità se realmente mancante
Principio giurisprudenziale sulla inammissibilità di questioni di fatto in Cassazione (richiamo a Sez. 3, n. 2343/2018 e massime richiamate)
Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni di fatto o valutazioni probatorie che non siano state devolute al giudice d'appello: tali questioni, se non dedotte in appello, acquistano efficacia di giudicato e rendono il motivo inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o valutazioni probatorie che non siano state oggetto di specifico motivo in appello; tali questioni devono essere sollevate e valutate nel giudizio di merito.
- Le richieste di applicazione di pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) devono essere formulate da un difensore legittimato: la presenza e il deposito della procura speciale sono elementi formali che rendono la richiesta ammissibile; l'omissione apparente può essere verificata dagli atti e, se la procura è presente, il rifiuto per motivo formale è illegittimo.
- Le questioni puramente processuali o documentali (es. esistenza in atti della procura speciale) possono essere esaminate dalla Corte di cassazione perché riguardano la regolarità del procedimento e non valutazioni di merito sui fatti.
- Se la Cassazione rileva un vizio procedurale o di diritto che può aver inciso sulla decisione, la sanzione tipica è l'annullamento con rinvio ad altra sezione per nuovo esame, lasciando alla corte di merito la valutazione completa degli effetti sul piano del merito.
- In situazioni di contestazione della legittimazione della persona offesa (altruità della cosa), tale questione va documentata e discussa già in sede di appello; altrimenti la relativa doglianza sarà inammissibile in Cassazione.
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